L’Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri
Dopo anni di trattative, il 23 dicembre 2020 l’Italia e la Svizzera hanno firmato un nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che andrà a sostituire il precedente Accordo del 1974. Tra il 2021 e il 2023 i Parlamenti dei due Stati hanno poi adempiuto ai passaggi necessari interni per la traduzione del testo in Legge dello Stato.
Il 31 maggio 2023, con la votazione del Disegno di Legge di ratifica da parte del Senato italiano, è avvenuto l’ultimo di questi passaggi. Si attende ora solo il fatidico scambio di missive protocollari tra Berna e Roma. Quello stesso giorno il nuovo Accordo entrerà in vigore anche se sarà poi applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2024.
Cosa accadrà ai “nuovi frontalieri”
Nel patto bilaterale è previsto che i “nuovi frontalieri” (cioè coloro che diverranno tali per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’Accordo) avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera.
In particolare essi pagheranno l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo delle nuove tabelle fiscali ancora in fase di elaborazione) ma dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.
Grazie all’azione del sindacato, nel DDL di ratifica sono state tuttavia inserite alcune agevolazioni che andranno ad abbassare l’IRPEF italiana, oltre che a migliorare alcune prestazioni di natura sociale per gli stessi frontalieri (vedi più avanti).
Cosa accadrà ai “vecchi frontalieri” e quali sono i termini per essere definiti tali
Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera.
La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti “vecchi frontalieri fiscali”, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione.
I “vecchi frontalieri fiscali” sono coloro che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’Accordo):
- residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari);
- rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
- hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
- mantengono questi elementi nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.
Un “nota bene” importante: quale sarà il termine temporale utile per divenire “vecchio frontaliere”, cioè per entrare nel mercato svizzero con ancora il vecchio trattamento fiscale?
Saranno considerati “vecchi frontalieri” coloro che entreranno nel mercato svizzero con tutte le condizioni sopra descritte prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Abbiamo già visto come l’entrata in vigore formale del nuovo Accordo sarà data dal giorno in cui gli Stati si scambieranno le lettere protocollari, un passaggio che è ormai imminente.
L’Accordo sarà poi applicabile solo dal 1° gennaio 2024, tuttavia con ogni probabilità gli Stati bloccheranno il termine per diventare “vecchi frontalieri fiscali” al giorno dello scambio delle lettere (cioè, appunto, al giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo).
Se dunque un frontaliere fiscale inizierà a lavorare come tale dopo la ratifica (ma prima di fine anno), egli sarà considerato un “nuovo frontaliere”. Per le mensilità del 2023 gli si applicherà ancora il vecchio Accordo (tassazione esclusiva del reddito in Svizzera) ma con il 2024 rientrerà nel nuovo meccanismo di tassazione concorrenziale.
A livello teorico gli Stati potranno anche accordarsi per includere tra i “vecchi frontalieri fiscali” tutti coloro che diverranno tali entro la fine dell’anno. Si tratta tuttavia di un’ipotesi ormai molto remota. In ogni caso sarà compito degli Stati dare una comunicazione ufficiale in tal senso.
I frontalieri “fuori fascia”
I lavoratori frontalieri che sono già attivi in Svizzera ma che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine saranno ancora tenuti a dichiarare il reddito da lavoro in Italia. Anche loro potranno tuttavia godere di alcune condizioni migliorative ottenute dal sindacato (vedi prossimo paragrafo).
Le rivendicazioni del sindacato a favore dei “nuovi frontalieri” e dei frontalieri fuori fascia
Nel DDL italiano sono state accolte ulteriori richieste avanzate dal sindacato a favore dei frontalieri.
Le principali sono:
- istituzione di una franchigia fiscale di 10'000 € (che sarà quindi deducibile dal reddito imponibile in Italia).
- la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati per il prepensionamento (gli altri contributi previdenziali e assicurativi sono già oggi deducibili);
- la deducibilità degli assegni familiari svizzeri;
- alcune specifiche misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine.
Nuova indennità di disoccupazione
Il sindacato ha anche ottenuto l’inserimento nel DDL di ratifica di una nuova indennità di disoccupazione per i frontalieri che garantirà a coloro che perderanno il lavoro dei sussidi decisamente più alti di quelle attuali per i primi tre mesi. I dettagli verranno diffusi in seguito.
Black list
Il DDL ha una validità storica anche sul profilo finanziario in quanto ha ufficializzato lo stralcio della Svizzera dalla black list italiana.
In arrivo il “vademecum”.
Nelle prossime settimane verrà diffuso un agile vademecum redatto a cura delle sigle sindacali svizzere e italiane con ulteriori analisi di dettaglio del nuovo Accordo. Il documento disporrà anche di un nutrito ventaglio di risposte alle principali “domande frequenti”.
UFFICIO FRONTALIERI OCST