L’Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri

Dopo anni di trattative, il 23 dicembre 2020 l’Italia e la Svizzera hanno firmato un nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri che sostituisce il precedente Accordo del 1974. Tra il 2021 e il 2023 i Parlamenti dei due Stati hanno poi adempiuto ai passaggi necessari per la traduzione del testo in Legge dello Stato.

Il 1° luglio 2023, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge italiana di ratifica n. 83/2023, è avvenuto l’ultimo di questi passaggi.

Il 18 luglio 2023 gli Stati di Italia e Svizzera hanno quindi proclamato ufficialmente l’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri.

 

Tassazione dei “nuovi frontalieri”

Le persone che acquisiscono lo statuto di lavoratore frontaliere dopo l’entrata in vigore dell’accordo, ossia dopo il 17 luglio 2023, sono considerate nuovi frontalieri.

In particolare essi pagheranno l'imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo delle aliquote che saranno pari all’80% di quelle ordinarie) e in aggiunta dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera. Grazie al sindacato, ai “nuovi frontalieri” spetteranno comunque delle importanti agevolazione fiscali che sono state negoziate all’interno della Legge italiana n. 83/2023. Trovate evidenza di queste condizioni nel paragrafo “agevolazioni fiscali per nuovi frontalieri e fuori fascia”.

Per l’anno 2023 i “nuovi frontalieri” saranno ancora soggetti alle vecchie regole di tassazione (pertanto, se essi hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine e il rientro giornaliero pagheranno le imposte solo in Svizzera). Dal 1° gennaio 2024 scatterà invece per loro il nuovo meccanismo di tassazione concorrente. La prima tassazione in Italia avverrà pertanto nel 2025 con riferimento al reddito da lavoro maturato nell’anno 2024.

La dichiarazione dei redditi in Italia avverrà per il tramite di uno scambio di dati tra Italia e Svizzera. In particolare l’Autorità fiscale elvetica trasmetterà all’Italia entro il 20 marzo di ogni anno le informazioni reddituali del “nuovo frontaliere” con riferimento all’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate metterà quindi a disposizione del frontaliere una dichiarazione dei redditi precompilata che si potrà accettare oppure modificare presso il proprio CAF (per far valere ad esempio i propri oneri detraibili).

 

Tassazione dei “vecchi frontalieri”

Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera.

La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserito un “regime transitorio” (art. 9) per i cosiddetti “vecchi frontalieri fiscali”, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione. La tassazione in Svizzera avverrà sempre per il tramite del sistema delle imposte alla fonte.

I “vecchi frontalieri fiscali” sono coloro che tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 hanno avuto questi elementi (anche solo per un breve periodo di tempo):

  • residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari); i Comuni di confine sono tutti quelli ubicati (in tutto o in parte) entro i 20 chilometri dal confine tra Italia e Svizzera;
  • rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
  • hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
  • il datore di lavoro ha regolarmente annunciato il dipendente all’Ufficio imposte alla fonte del relativo Cantone.

Possono dunque essere considerati “vecchi frontalieri” tutti coloro che hanno avuto queste caratteristiche per un tempo anche minimale compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Rientrano pertanto tra i “vecchi frontalieri” anche coloro che hanno avuto questi requisiti e che:

  • sono stati assunti in Svizzera in qualità di frontalieri tramite una semplice notifica (lavoro inferiore ai 90 giorni) senza dunque aver avuto un permesso di lavoro di tipo “G”.
  • Sono frontalieri di nazionalità svizzera (senza dunque il possesso del permesso di lavoro di tipo “G”).
  • Sono stati “vecchi frontalieri” ma si sono poi trasferiti in un Comune “fuori fascia” o hanno preso il permesso di dimora in Svizzera (“B” o “L”); questi soggetti torneranno ad essere trattati fiscalmente come “vecchi frontalieri” qualora riprendano la residenza fiscale in un Comune di confine e il rientro giornaliero tra l’Italia e il Cantone di lavoro (Ticino, Grigioni o Vallese).

Come già specificato, i “vecchi frontalieri” manterranno questo status fino alla pensione, anche qualora dovessero abbandonare il mercato del lavoro svizzero per disoccupazione o per intraprendere nuove esperienze di lavoro in Italia o all’estero. In caso infatti di successivo rientro nel mercato del lavoro svizzero, al “vecchio frontaliere” basterà riprendere la residenza in uno dei Comuni di confine e il rientro giornaliero tra l’Italia e uno dei tre Cantoni contemplati dall’Accordo (Ticino, Grigioni, Vallese). Al momento del rientro in Svizzera il soggetto potrà infatti autocertificare il proprio status di “vecchio frontaliere” per il tramite di un apposito formulario messo a disposizione dall’Ufficio imposte alla fonte del proprio Cantone (qui trovate il formulario valido per il Canton Ticino).

 

Inquadramento fiscale delle trasferte

Un lavoratore frontaliere ai sensi del nuovo Accordo del 2020 deve, in linea di principio, tornare quotidianamente al suo domicilio principale nello Stato di residenza. Tuttavia, sarà consentito di non rientrare quotidianamente nel luogo di residenza principale per motivi professionali (trasferte) per un massimo di 45 giorni per anno civile. Se questo limite viene superato, la persona perderà lo status di frontaliere ai sensi del nuovo Accordo del 2020 per l’anno in questione.

 

Tassazione dei frontalieri “fuori fascia”

I lavoratori frontalieri che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine sono da sempre soggetti alla tassazione concorrente tra Italia e Svizzera.

In particolare essi pagano l'imposta alla fonte nel Cantone di lavoro secondo le aliquote ordinarie. Essi sono poi soggetti alla tassazione ordinaria anche in Italia con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.

Grazie al sindacato, ai frontalieri fuori fascia spettano comunque delle importanti agevolazione fiscali che sono state negoziate all’interno della Legge italiana n. 83/2023. Trovate evidenza di queste condizioni nel paragrafo “agevolazioni fiscali per nuovi frontalieri e fuori fascia”.

Anche i frontalieri “fuori fascia” saranno soggetti allo scambio di dati tra Italia e Svizzera a partire dal 2025 (reddito 2024). In particolare l’Autorità fiscale elvetica trasmetterà entro il 20 marzo di ogni anno le informazioni reddituali del “frontaliere fuori fascia” con riferimento all’anno precedente. L’Agenzia delle Entrate metterà quindi a disposizione del frontaliere una dichiarazione dei redditi precompilata che si potrà accettare oppure modificare presso il proprio CAF (per far valere ad esempio i propri oneri detraibili).

 

Tassazione dei frontalieri con rientro settimanale

I frontalieri con rientro settimanale sono da sempre soggetti alla tassazione concorrente tra Italia e Svizzera.

In particolare essi pagano l'imposta alla fonte nel Cantone di lavoro secondo le aliquote ordinarie. Essi sono poi soggetti alla tassazione ordinaria anche in Italia con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.

In casi particolari essi possono richiedere di essere tassati in Italia in forma agevolata per il tramite delle “retribuzioni convenzionali”. I requisiti per poter beneficiare di questa tipologia di tassazione sono i seguenti:

  • per l’anno in questione, aver vissuto all’estero per almeno 183 giorni;
  • avere un contratto di lavoro che sia pienamente inquadrabile in una delle categorie professionali indicate nelle apposite tabelle ministeriali.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare l’Ufficio frontalieri OCST (servizio riservato agli iscritti del sindacato) o il proprio commercialista di fiducia.


Agevolazioni fiscali per “nuovi frontalieri” e “fuori fascia”

Nella Legge di ratifica italiana n. 83/2023 sono state accolte ulteriori richieste avanzate dal sindacato a favore dei frontalieri che risultano tassabili in Italia (“nuovi frontalieri”, frontalieri “fuori fascia”).

Le principali sono:

  • istituzione di una franchigia fiscale di 10'000 € (che sarà quindi deducibile dal reddito imponibile in Italia). La franchigia è riservata a chi ha il rientro giornaliero;
  • deduzione per i contributi pensionistici ed assicurativi pagati in Svizzera, ivi compresi i contributi versati per l’eventuale prepensionamento di categoria;
  • deduzione degli assegni familiari svizzeri pagati dal relativo Cantone di lavoro;
  • alcune specifiche misure di sostegno finanziario per i Comuni di confine.


Nuova indennità di disoccupazione

L’azione del sindacato ha anche permesso di inserire nella Legge italiana di ratifica n. 83/2023 una nuova indennità di disoccupazione per i frontalieri che garantirà a coloro che perderanno il lavoro dei sussidi decisamente più alti di quelle attuali per i primi tre mesi. La nuova “NASPI” entrerà in vigore nel corso del 2024. I dettagli verranno diffusi in seguito.


Contattaci per maggiori informazioni!

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio frontalieri OCST all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

È poi disponibile un “vademecum” redatto dai sindacati svizzeri e italiani.

Infine è possibile trovare maggiori istruzioni sul sito internet dell’Ufficio imposte alla fonte di Bellinzona.