L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, in seguito a decisioni prese a livello europeo, ha ufficializzato la sospensione fino al 31 dicembre 2022 del limite temporale del 24,99% per il telelavoro effettuato dall’estero.
Pertanto fino a quella data i frontalieri che lavoreranno da casa anche per percentuali di tempo maggiori non avranno impatti di natura previdenziale (cioè non saranno soggetti al pagamento del contributo INPS).
Gli Stati a breve chiariranno se verrà meno anche l’obbligo di dichiarazione in Italia ai fini fiscali della quota di reddito prodotta in telelavoro. Attualmente anche questo secondo impatto risulta sospeso in virtù di uno specifico Accordo amichevole che tuttavia potrebbe terminare al 30 giugno. Si attende pertanto una proroga ufficiale in tal senso.
Riprendiamo per maggiore chiarezza il tema punto per punto. L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).
Impatti previdenziali. In base al diritto europeo (art. 13 del Reg. CE n. 883/04 e art. 14 del Reg. CE n. 987/09), una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso.
In caso di superamento di questa soglia l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisisce la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari.
Questo limite è stato tuttavia sospeso dall’inizio della pandemia e – in base alla nota di ieri diffusa dal Governo federale – lo rimarrà fino al 31 dicembre 2022.
Impatti fiscali. In base poi all’Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974, il reddito da lavoro percepito da un frontaliere che ha la residenza fiscale in uno dei Comuni di frontiera viene tassato unicamente alla fonte in Svizzera. Tuttavia se svolge delle intere giornate di lavoro su suolo italiano, egli è poi tenuto a dichiarare all’Agenzia delle Entrate la quota di reddito maturata in quegli stessi giorni.
Come noto, durante la pandemia è stata però sospesa anche questa implicazione grazie ad un Accordo amichevole transitorio stipulato da Italia e Svizzera. La domanda che ora in molti si pongono (e che a nostra volta abbiamo posto agli Stati) è se anche gli effetti di tale Accordo amichevole dureranno fino a fine anno o se vi sarà un’interruzione anticipata. Il tema andrà chiarito a breve e vi avviseremo non appena ci saranno novità.
Cosa accadrà nel 2023. A livello nazionale ed europeo si stanno discutendo delle possibili modifiche ai regolamenti che normano gli impatti previdenziali e fiscali del telelavoro svolto dai frontalieri. Prende quindi quota l’ipotesi che dal prossimo anno possano esserci delle regole diverse da quelle oggi in vigore. Lo sviluppo impresso dalla pandemia al telelavoro è infatti un dato di realtà che richiede approcci legali moderni, comprensivi dei bisogni degli Stati ma anche delle imprese e dei lavoratori.