Come già comunicato la scorsa settimana, l’ufficio federale delle assicurazioni sociali ha ufficializzato la sospensione fino al 31 dicembre 2022 del limite temporale del 24,99% per il telelavoro effettuato dall’estero. Pertanto fino a quella data i frontalieri che lavoreranno da casa anche per percentuali di tempo maggiori non avranno impatti di natura previdenziale (cioè non saranno soggetti al pagamento del contributo INPS).

Si attendevano poi chiarimenti circa il tema fiscale (ricordiamo infatti che di norma la quota di reddito prodotta dai frontalieri nei giorni di telelavoro è soggetta a dichiarazione in Italia all’Agenzia delle Entrate). Come già preannunciato da OCST, è ora arrivata la conferma da parte delle autorità competenti che anche questo secondo impatto resterà sospeso a tempo indeterminato, fino a comunicazione contraria dei due Stati. Sarà dunque possibile lavorare in telelavoro dall’Italia senza limiti di tempo anche dopo il 1° luglio senza temere impatti. Qualora poi gli Stati dovessero dare in futuro una comunicazione diversa sarà nostra premura informarvi tempestivamente.


Riprendiamo per maggiore chiarezza il tema punto per punto

L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).


Impatti previdenziali

In base al diritto europeo (art. 13 del Reg. CE n. 883/04 e art. 14 del Reg. CE n. 987/09), una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso. In caso di superamento di questa soglia l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisisce la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari. Questo limite è stato tuttavia sospeso dall’inizio della pandemia e lo rimarrà fino al 31 dicembre 2022.
 

Impatti fiscali

In base poi all’Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974, il frontaliere residente nei Comuni di frontiera, se svolge delle intere giornate di lavoro su suolo italiano, è poi tenuto a dichiarare all’Agenzia delle Entrate la quota di reddito maturata in quegli stessi giorni. Come noto, durante la pandemia è stata però sospesa anche questa implicazione grazie ad un Accordo amichevole transitorio stipulato da Italia e Svizzera. Tale Accordo – come sempre spiegato da OCST – si rinnova in modo tacito (e dunque automatico) di mese in mese, salvo una revoca ufficiale da parte degli Stati. Vi era il timore che l’Accordo potesse terminare con il 30 giugno, mentre è arrivata ora la conferma che esso andrà ancora avanti a tempo indeterminato fino a comunicazione contraria.
 

Cosa accadrà nel 2023

A livello nazionale ed europeo si stanno discutendo delle possibili modifiche ai regolamenti che normano gli impatti previdenziali e fiscali del telelavoro svolto dai frontalieri. Prende quindi quota l’ipotesi che dal prossimo anno possano esserci delle regole diverse da quelle oggi in vigore.

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