La Legge di bilancio del 2025 porta con sé un’importante modifica relativa al regolamento della NASPI, ovvero il sussidio di disoccupazione italiano al quale hanno accesso anche i frontalieri.
La notizia in breve
Dal 1° gennaio di quest’anno, i lavoratori che negli ultimi dodici mesi hanno rassegnato delle dimissioni volontarie da un contratto a tempo indeterminato, in caso poi di successivo licenziamento da un nuovo impiego, avranno diritto alla NASPI solo se avranno versato ulteriori 13 settimane di contributi nell’ultimo anno.
Pertanto, i frontalieri che effettuano delle dimissioni da un contratto a tempo indeterminato, firmano in Svizzera un nuovo contratto e vengono poi licenziati, potranno accedere alla NASPI solo se avranno ricevuto almeno 13 settimane di salario soggetto a contribuzione AVS.
Ripercorriamo il tema nel dettaglio
Il lavoratore frontaliere, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione nel proprio Stato di residenza (art. 65, Reg. Ue 883/04). Il frontaliere residente in Italia ha pertanto diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione “NASPI” erogata dall’INPS.
In base alla normativa italiana (che, come detto, in questo caso si applica anche ai frontalieri), per poter richiedere la NASPI è necessario che il lavoratore abbia perduto involontariamente il proprio lavoro, ovvero che sia stato licenziato o che abbia effettuato delle dimissioni per una giusta causa comprovata da un tribunale (come dimissioni per mobbing, mancato pagamento dei salari, ecc.) o che sia scaduto il contratto a tempo determinato.
Per questa ragione, se un lavoratore con contratto a tempo indeterminato rassegna delle dimissioni ordinarie (quindi non legate ad una giusta causa comprovata da un giudice) egli non ha diritto alla NASPI.
Tuttavia, fino allo scorso anno, se un lavoratore che aveva rinunciato ad un contratto a tempo indeterminato per dimissioni ordinarie si ricollocava presso una nuova azienda (in Italia o in Svizzera) e veniva licenziato immediatamente, egli poteva accedere alla NASPI, proprio perché in questo caso l’ultimo contratto si era interrotto in modo involontario.
Ora invece, in base alla modifica approvata in Legge di bilancio, questo meccanismo resta ancora valido solo a patto che, dopo le dimissioni, il lavoratore abbia poi nuovamente lavorato e pagato i contributi per almeno 13 settimane nell’arco di un anno (cioè 13 settimane di salari pagati regolarmente e soggetti ai contributi AVS nel caso dei frontalieri).
Se invece un lavoratore rassegna le dimissioni volontarie da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ritrova poi un altro impiego sempre a tempo indeterminato che però si interrompe per licenziamento prima che siano stati versati 13 settimane di contributi, egli non avrà diritto alla NASPI.
Facciamo degli esempi pratici per maggiore chiarezza
Un lavoratore impiegato in Italia con contratto a tempo indeterminato decide di rassegnare le dimissioni. Inizia dunque un nuovo rapporto di lavoro in Svizzera in qualità di frontaliere. Dopo 10 settimane il contratto si interrompe per licenziamento. Il frontaliere in questo caso non avrà diritto alla NASPI, in quanto appunto il lavoratore non ha versato 13 settimane di contributi.
Se invece il licenziamento avvenisse, ad esempio, dopo quattro mesi di lavoro regolare e costante, il lavoratore frontaliere avrà accesso alla NASPI proprio perché nel frattempo avrà ricevuto il salario soggetto a contributi AVS per almeno 13 settimane.
Il nostro sindacato resta a disposizione dei propri associati per ulteriori chiarimenti.