Negli ultimi giorni è arrivata da Bruxelles una notizia destinata a incidere in modo significativo sul futuro del welfare dei lavoratori frontalieri. L’Unione europea ha infatti approvato una riforma dei regolamenti che coordinano i sistemi nazionali di sicurezza sociale, intervenendo in particolare sulle norme che disciplinano il diritto all’indennità di disoccupazione.
In base alla riforma, in futuro i frontalieri dovrebbero poter beneficiare della disoccupazione nello Stato in cui hanno lavorato e non più in quello di residenza.
Per i lavoratori italiani occupati in Svizzera significherebbe accedere alle indennità svizzere anziché a quelle italiane.
Ora la questione passa a Berna, chiamata a esprimersi nell’ambito degli accordi sulla libera circolazione.
Ripercorriamo il tema
Per capire davvero la portata della riforma, è però utile ricostruire con ordine il quadro attuale.
Il diritto all’indennità di disoccupazione per i frontalieri è oggi disciplinato dal Regolamento CE n. 883/2004 dell’UE, in particolare dall’articolo 65.
Secondo le regole attuali, il lavoratore versa i contributi nello Stato in cui è impiegato, ma in caso di perdita del lavoro percepisce l’indennità di disoccupazione nello Stato di residenza.
I frontalieri italiani pagano quindi i contributi in Svizzera, al pari dei lavoratori domiciliati, ma la prestazione arriva dall’Italia sotto forma di rendita NASpI, erogata dall’INPS, con importi generalmente inferiori rispetto a quelli svizzeri.
Nel tempo questo sistema ha generato un saldo complessivamente favorevole alle casse svizzere.
Un cambio di paradigma
La riforma interviene proprio su questo equilibrio e ne modifica la logica di fondo. Il criterio dello Stato di residenza viene superato a favore di quello dello Stato di lavoro, secondo il principio della lex loci laboris.
Il frontaliere disoccupato, quindi, dovrebbe rivolgersi al Paese in cui ha lavorato e versato i contributi.
Si tratta di una svolta importante, ma non improvvisa. Il tema è sul tavolo europeo da anni, almeno dal 2018, ed è stato oggetto di un lungo confronto anche in ambito sindacale internazionale, inclusa la Confederazione europea dei sindacati.
Tempistiche e procedura: niente automatismi
La riforma non entrerà in vigore nell’immediato. Le tempistiche oggi più realistiche indicano un orizzonte attorno al 2029.
Va tuttavia chiarito un punto fondamentale. Per la Svizzera non esiste alcun recepimento automatico. Non avendo partecipato al voto, la Confederazione dovrà decidere se e come integrare la riforma nel quadro degli accordi esistenti.
Si aprirà quindi una fase negoziale, nella quale potranno essere discusse eventuali deroghe, misure transitorie e adattamenti. Alla luce di questo percorso, è ancora prematuro considerare la riforma come già ufficiale per i frontalieri che lavorano in Svizzera.
Gli impatti per la Svizzera
Sul piano finanziario, le cifre in gioco sono significative. Le stime parlano di un costo annuo compreso tra 600 milioni e 1 miliardo di franchi, considerando sia le prestazioni da versare ai frontalieri sia il necessario rafforzamento degli apparati amministrativi.
Accanto alla dimensione economica, esiste poi un tema operativo: gli Uffici regionali di collocamento (URC) dovrebbero gestire persone residenti all’estero, con evidenti complessità sul piano dei controlli, delle procedure e del reinserimento professionale.
Il giudizio di principio
Dal punto di vista giuridico e sindacale, il principio alla base della riforma è condivisibile. Da sempre i frontalieri contribuiscono al sistema assicurativo dello Stato in cui lavorano. Il passaggio a un modello che riconosce anche il diritto alla prestazione nello stesso Stato introduce una maggiore coerenza, fatta da parità di oneri contributivi, ma anche parità di diritti. Non a caso, questa impostazione è sostenuta da anni nel dibattito europeo.
Le criticità aperte
Tuttavia, questo non significa che la riforma sia priva di problemi, in quanto emergono alcune criticità che non possiamo tacere.
La prima riguarda la sostenibilità finanziaria per la Svizzera, che dovrebbe assumere direttamente l’onere delle prestazioni. In questo contesto sarà fondamentale negoziare forme di compartecipazione ai costi da parte degli altri Stati in cui vivono i frontalieri, analogamente a quanto avviene oggi, ma in direzione opposta.
Un secondo aspetto riguarda l’impatto amministrativo. L’introduzione della nuova norma comporterebbe la gestione di un numero molto elevato di nuovi assicurati, rendendo necessario un rafforzamento significativo degli organici e, verosimilmente, una fase di attuazione graduale.
Infine, si apre un tema delicato di politica del lavoro interna. Sarà importante ottenere da Bruxelles che gli URC svizzeri possano mantenere una priorità nelle segnalazioni di impiego a favore dei disoccupati residenti, così da preservare l’equilibrio del mercato del lavoro e contenere possibili tensioni sociali, già oggi palpabili.
In sintesi, la riforma è reale e segna un passaggio importante, ma il suo percorso è tutt’altro che concluso. Molto dipenderà dalle scelte che verranno compiute nei prossimi anni, sia a Bruxelles sia a Berna, e dalla capacità delle parti di costruire soluzioni equilibrate.
Come OCST, continueremo a seguire da vicino questo dossier, contribuendo a un confronto serio, fondato su basi giuridiche solide e su una valutazione completa degli impatti.