La definizione del contratto di lavoro é quella che fornisce l'art. 319 cpv. 1 CO:
'Il contratto individuale di lavoro é quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato ed il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo'.
Per la sua validità il contratto di lavoro non richiede una forma speciale e può essere stipulato anche nella forma orale.
L'art. 322 CO stabilisce che 'il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo'.
Quale regola generale la legge prevede pertanto che sono le parti - il lavoratore e il datore di lavoro - a stabilire liberamente la natura e l'importo del salario.
Di fatto, salvo i casi previsti dalle convenzioni collettive di lavoro, è il datore di lavoro che fissa il salario.
La legislazione svizzera non prevede il salario minimo legale.
Tuttavia numerosi contratti collettivi di lavoro fissano i salari minimi, al di sotto dei quali il datore di lavoro non ha il diritto di scendere.
Il limite minimo assoluto è il cosiddetto 'salario d'uso'; in mancanza di un accordo contrattuale il salario usuale dovuto è quello che viene definito confrontando i salari corrisposti per lavori uguali o simili, svolti negli stessi settori, nella stessa regione e tenendo conto delle caratteristiche del lavoratore (età, anni di servizio, ecc.).