1. Aliquota di contribuzione
Il contributo ammonta al 2.2% del salario AVS.
Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari all’1.1%.
2. Inizio e fine dell'obbligo contributivo
Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue (decade) con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 per gli uomini.
N.B.: Contrariamente all'eccezione prevista per l'AVS - AI - IPG, anche se si continua l'attività dopo aver maturato il diritto alla rendita di vecchiaia non si è soggetti ad alcuna trattenuta per l'assicurazione contro la disoccupazione.
3. Salario soggetto a trattenuta
I contributi (2.2%) sono prelevati sino ad un salario annuo di fr. 148’200.-.
Dal 1° gennaio 2016, sulla parte eccedente i fr. 148'201.-, è trattenuto un contributo di solidarietà dell'1% (0.50% a carico datore di lavoro e 0.50% dipendente).