1. Aliquota di contribuzione

Il contributo ammonta al 2.2% del salario AVS.

Il datore di lavoro trattiene dal salario del dipendente la metà del contributo pari all’1.1%.

2. Inizio e fine dell'obbligo contributivo

Per le persone che esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età e si estingue (decade) con la cessazione di tale attività, al più presto però dopo il compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 per gli uomini.

N.B.: Contrariamente all'eccezione prevista per l'AVS - AI - IPG, anche se si continua l'attività dopo aver maturato il diritto alla rendita di vecchiaia non si è soggetti ad alcuna trattenuta per l'assicurazione contro la disoccupazione.

3. Salario soggetto a trattenuta

I contributi (2.2%) sono prelevati sino ad un salario annuo di fr. 148’200.-.

Dal 1° gennaio 2016, sulla parte eccedente i fr. 148'201.-,  è trattenuto un contributo di solidarietà dell'1% (0.50% a carico datore di lavoro e 0.50% dipendente).