1. Contributi LPP
Sono formati dalle seguenti voci (% sul salario assicurato):
- accrediti di vecchiaia: dal 7% al 18%, a dipendenza dell'età
- rischio (invalidità e decesso): ca. 4 - 6% (premio variabile)
- fondo di garanzia: ca. 0,08% (variabile)
- a titolo di prestazioni per insolvenza e altre prestazioni: 0.005%
Il premio complessivo è pagato per metà dal datore di lavoro.
2. Chi è assicurato
Tutti i lavoratori e le lavoratrici:
- dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno di età: contro i rischi di decesso e d'invalidità;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento dei 24 anni di età: anche per le prestazioni di vecchiaia.
3. Salario soggetto a trattenuta
Per legge, dal 1. gennaio 2021, è assicurata la parte di salario annuo compreso tra i 21’510.- e i 86’040.- franchi, per un salario coordinato minimo annuo di fr. 3'585.-.
I singoli regolamenti possono sottoporre a trattenuta anche tutto lo stipendio.
4. Esenzione dai premi
In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio si è esentati dal pagamento dei contributi, dopo un periodo di carenza stabilito nel regolamento (di regola dopo il terzo mese).