1. In assenza di un'assicurazione
La legislazione vigente non prevede, a differenza dell'assicurazione infortuni, l'obbligo legale del datore di lavoro a stipulare un'assicurazione 'perdita di salario in caso di malattia'.
In questo caso il datore di lavoro è tenuto al pagamento del salario durante un tempo limitato (art. 324a CO).
2. Assicurazione collettiva
Per contro le associazioni professionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro, nonché molte aziende, a titolo individuale, prevedono un'assicurazione collettiva per perdita di salario che garantisce al lavoratore assente per malattia l'80% del salario perso durante 720 giorni (2 anni) in un periodo di 900 giorni consecutivi.
La partecipazione del lavoratore per la copertura di tale prestazione, di regola, non può superare il 50% del premio totale pagato dal datore di lavoro alla Cassa malati o alla Compagnia d'assicurazione.
Al termine del rapporto di lavoro vi è la possibilità legale (salva altra disposizione regolamentare, in particolare per i lavoratori frontalieri per quei contratti stipulati in regime LCA) di continuare l'assicurazione, alle medesime condizioni previste dall'Assicurazione collettiva, nella forma individuale.
Tale richiesta deve essere fatta valere entro 30 o 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Avvertenza
Per i residenti in Svizzera, in caso di prolungata assenza dal lavoro, a seguito malattia, infortunio o mancanza di attività, annunciarsi tempestivamente all'agenzia comunale AVS, al fine di regolarizzare la propria posizione assicurativa.