Il nuovo anno porterà con sé l’esordio in Italia del nuovo «assegno unico» (detto anche «universale»), il cui schema definitivo è stato recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. Come vedremo, alcuni punti sono ancora da chiarire, tuttavia siamo già in grado di tracciare i lineamenti fondamentali di questa nuova norma.

Il nuovo assegno unico entrerà in vigore il 1. marzo 2022 e verrà versato fino al 28 febbraio 2023 (con ogni probabilità esso verrà poi rinnovato di anno in anno).
L’assegno spetterà a tutti i cittadini italiani o di uno stato UE residenti in Italia. Potranno ricevere il nuovo assegno unico anche i cittadini extra UE a patto che abbiano un permesso di soggiorno di lungo periodo.
L’assegno sarà riconosciuto:
- per i nascituri fin dal 7° mese di gravidanza;
- per ogni figlio minorenne;
- per ogni figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni d’età, a patto che egli:
   • frequenti una formazione scolastica (compresa l’università) o professionale;
   • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore agli 8’000€ annuali;
   • sia registrato come disoccupato presso i servizi pubblici per l’impiego;
   • svolga il servizio civile;
- per ciascun figlio disabile senza limiti di età.

Gli importi del nuovo assegno unico saranno i seguenti:
- Per ISEE pari o superiore a 40’000€: 50€ mensili per figli minorenni, 25€ mensili per i maggiorenni.
- Per ISEE pari o inferiore a 15’000€: 175€ mensili per figli minorenni, 85€ mensili per i maggiorenni.
- Per ISEE intermedi: gli importi varieranno in base ad apposite tabelle ministeriali.
- È poi prevista una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo (85€ mensili).
- Sono infine possibili ulteriori maggiorazioni per figli disabili (l’importa varia in base alla gravità della disabilità), per giovani madri inferiori ai 21 anni e per le famiglie numerose (quattro o più figli).
La domanda per richiedere l’assegno unico potrà essere presentata dal 1. gennaio 2022 (con decorrenza del diritto dal 1. marzo 2022) sul sito INPS o tramite i patronati autorizzati (ricordiamo che il nostro sindacato è convenzionato con il patronato INAS-CISL, con diverse sedi anche in Svizzera).


Cosa cambierà per i frontalieri?
I frontalieri hanno da sempre diritto a percepire l’assegno familiare in Svizzera. Tuttavia (in base alle direttive europee) l’altro genitore deve prima richiedere l’assegno familiare in Italia a patto che ne abbia diritto. La Svizzera eroga poi al frontaliere la differenza tra l’assegno svizzero e quello italiano.
Come detto, a differenza del passato, con l’avvento del nuovo assegno unico a partire da marzo 2022 tutti i genitori d’Italia avranno diritto ad un importo minimo dall’INPS (quindi tutti i partner dei frontalieri potranno richiederlo). Si tratta ora di capire se le Casse di compensazione svizzere vorranno scalare dall’assegno svizzero l’importo dell’assegno unico italiano. Usiamo il condizionale in quanto il Regolamento europeo prevede formalmente la possibilità di erogare comunque l’importo intero senza scalare l’assegno italiano qualora quest’ultimo sia legato al criterio della residenza e non al criterio «dell’avere un lavoro» (l’assegno unico sarà appunto legato al solo fatto di risiedere in Italia).
Al fine di chiarire questo dubbio, il nostro sindacato sta contattando tutte le maggiori Casse di compensazione.

Andrea Puglia