Dopo le varie indicazioni e vicissitudini occorse nel mese di agosto 2018, proprio il 31 agosto 2018 la SECO ha confermato che gli ex dipendenti del Casinò di Campione hanno diritto alle indennità di disoccupazione in territorio svizzero.
Importanti requisiti per poter beneficiare delle prestazioni risultano essere la residenza dei dipendenti, unitamente alle loro famiglie, in territorio elvetico e la loro disponibilità al collocamento.
In queste settimane infatti gli Uffici Regionali di Collocamento stanno facendo firmare una dichiarazione di immediata disponibilità al collocamento a tutti gli ex collaboratori del Casinò i quali prendono atto che sono immediatamente a disposizione del mercato del lavoro svizzero per ogni impiego adeguato.
Un aspetto importante che gli organi di stampa non hanno tenuto in considerazione risulta essere quanto dichiarato dalla SECO sulla lettera di conferma del diritto alla disoccupazione per i vari ex collaboratori del Casinò di Campione. 
In particolare, la Segreteria di Stato dell’Economia ha precisato che la loro decisione di fine agosto non risulta essere un evento straordinario o eccezionale in quanto si tratta di una disposizione di legge precisa e chiara contenuta nel Regolamento CE n. 883/2004 elaborato dal Parlamento Europeo relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. 
Questa disposizione prevede infatti che, in caso di disoccupazione completa, i lavoratori possono beneficiare delle prestazioni di disoccupazione nello stato di residenza mentre in caso di disoccupazione parziale ricevono le prestazioni di disoccupazione nello Stato di occupazione, come se vi fossero residenti.
A tale proposito si evidenzia che, come i lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione totale devono rivendicare le loro prestazioni nel territorio in cui risiedono, malgrado abbiano versato i contributi in territorio svizzero, per analogia, i lavoratori residenti in Svizzera ma che hanno lavorato in un paese limitrofo e che rientrano giornalmente o settimanalmente in territorio svizzero, possono unicamente rivendicare le prestazioni presso il loro paese di residenza e quindi, nel caso dei lavoratori di Campione, in Svizzera 
Ultimo aspetto fondamentale risulta essere che il diritto viene accordato unicamente dalla data di annuncio in disoccupazione presso gli URC del Cantone. Considerato che non esiste il diritto al pagamento di prestazioni retroattive all’iscrizione in disoccupazione, il diritto verrà accordato esclusivamente dalla data di registrazione.
 
 
Luca Camponovo, Responsabile Cantonale Cassa Disoccupazione OCST