Lo scorso 28 ottobre 2020 il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza «Covid-19» relativa alle indennità per lavoro ridotto. In particolare è stato deciso che i lavoratori su chiamata, vincolati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed impiegati da almeno 6 mesi, hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto retroattivamente dal 1. settembre 2020.
Questa modifica avviene all’interno di una precedente decisione, sempre del Consiglio federale, che aveva deciso di mantenere la procedura semplificata per il preannuncio di lavoro ridotto e la procedura sommaria per il conteggio delle indennità per lavoro ridotto fino alla fine di dicembre 2020.
In questa occasione, il Consiglio federale aveva statuito che la durata massima di percezione delle indennità di lavoro ridotto aumentava da 12 a 18 mesi mentre il periodo di attesa a carico del datore di lavoro veniva fissato in 1 giorno (per legge sono 2 nei primi 6 mesi per poi aumentare a 3).
In seguito a ciò le aziende che rivendicano le prestazioni per il mese di settembre e fino a dicembre 2020 hanno potuto utilizzare il nuovo formulario «Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto» appositamente inserito nel sito internet della Cassa disoccupazione OCST www.cd-ocst.ch che prevede già il calcolo del giorno di attesa stabilito dalle disposizioni federali.
Ci preme altresì osservare che il termine di inoltro per presentare alla Cassa il conteggio per lavoro ridotto rimane sempre fissato nei 3 mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di conteggio. Richiamiamo fortemente questa disposizione in quanto alcune aziende hanno presentato le loro richieste in ritardo e quindi si sono viste recapitare una decisione di rifiuto delle prestazioni proprio per il fatto di aver presentato in ritardo i conteggi di lavoro ridotto.
 
Luca Camponovo, Responsabile Cantonale Cassa Disoccupazione OCST