Dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore delle nuove normative in merito alle prestazioni complementari AI/AVS. Prima di addentrarci nei numerosi cambiamenti, va rimarcato che per gli attuali beneficiari di una prestazione complementare (in seguito PC), sarà introdotto un periodo transitorio di 3 anni. Durante tale periodo non verrà introdotta la nuova legislazione, bensì si potrà godere ancora della vecchia legge. 
Questa disposizione transitoria (valida fino al 31.12.2023) si applicherà solamente agli attuali beneficiari di PC che, con l’introduzione della nuova legge, si vedrebbero decurtare o addirittura annullare il diritto alle prestazioni.
 
Di seguito elenchiamo i cambiamenti più significativi:
  • - Verrà introdotta una soglia d’entrata sulla sostanza (Fr. 100’000 per persone sole, Fr. 200’000 coniugi, Fr. 50’000 figli orfani). Per chi supera questa soglia le casse di compensazione cantonali non entreranno nel merito delle domande. Va precisato che la casa primaria non verrà tenuta in considerazione quale soglia d’entrata.
  • - Le casse cantonali dovranno emettere la decisione entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa, in caso contrario dovranno erogare delle prestazioni transitorie.
  • - Il fabbisogno vitale per i figli con età inferiore a 11 anni viene diminuito a Fr. 7’200 (1. Figlio), Fr. 6’000 (2. Figlio), Fr. 5’000 (3. Figlio), Fr. 4’165 (4. figlio), Fr. 3’470 (5. figlio). Per i figli con più di 11 anni le aliquote non cambiano e verranno adeguate con i rincari.
  • - Verrà riconosciuta una deduzione supplementare per la spesa di custodia per figli minori di 11 anni.
  • - Le deduzioni delle spese per alloggio sono classificate in regioni (per il Ticino valgono solo le regioni 2 e 3) e gli importi massimi consentiti verranno aumentati. Il grosso cambiamento avviene nel caso in cui più persone vivono nella stessa economia domestica, per questi casi la pigione sarà calcolata individualmente per ogni avente diritto (oggi nel calcolo si limitano a dedurre la quota del coinquilino).
A nostro modo di vedere, il cambiamento più incisivo, sarà l’introduzione dell’obbligo di restituzione delle prestazioni legalmente percepite nei 10 anni precedenti il decesso di una persona al beneficio delle PC. In pratica gli eredi potranno beneficiare al massimo di Fr. 40’000.- della massa ereditaria, tutto il resto sarà a disposizione delle casse cantonali che potranno emettere un’eventuale decisione di restituzione. In particolare saranno toccati i possessori di beni immobiliari considerando che l’immobile sarà valutato sulla base del valore venale-mercato e non sul valore di stima fiscale. Nella restituzione da parte degli eredi saranno calcolati: la parte destinata al fabbisogno vitale, i premi di cassa malati pagati direttamente dalle casse cantonali alle assicurazioni LAMal, i contributi per le spese mediche e i contributi AVS delle persone senza attività lucrativa (PSAL) percepiti in vita dal congiunto scomparso.
Considerata la complessità della materia, vi invitiamo per qualsiasi domanda in merito a rivolgervi ai Segretariati regionali che sono volentieri a vostra disposizione.
 
Per i più curiosi invitiamo a leggere le brochure informative ufficiali.
 
 
Patrick Mazza