Alcuni nostri associati che risiedevano in Svizzera ma che poi si sono trasferiti in altri paesi Ue/AELS, ricevono ancora le fatture della cassa malati svizzera nonostante abbiano inoltrato regolare disdetta prima di partire.

Com’è possibile?
Chi si trasferisce all’estero ed è al beneficio di una rendita AVS / AI / SUVA o altri redditi da enti o assicurazioni svizzeri, sono per legge federale assoggettati obbligatoriamente al sistema LAMal svizzero.
Per fortuna la Svizzera ha concluso con gli Stati limitrofi (Germania, Austria, Francia, Italia), nonché con altri Paesi (p. es. la Spagna), accordi particolari che permettono ai beneficiari di una rendita svizzera di assicurarsi nel loro Paese di domicilio (diritto di opzione).

Come funziona?
Gli interessati che non intendono assicurarsi in Svizzera devono presentare una domanda di esenzione da tale obbligo presso l’Istituzione comune LAMal di Olten, nei tre mesi (90 giorni) che seguono la concessione della prima rendita o il trasferimento in uno stato dell’UE (non vige alcun termine per il diritto di opzione con la Spagna).
Per esercitare il loro diritto di opzione, gli interessati devono provare di disporre di una copertura assicurativa per i trattamenti nello stato di residenza, in caso di soggiorno in un altro stato membro dell’UE/AELS (p. es. tessera europea d’assicurazione malattie).
La domanda di esenzione a oggi può essere inoltrata solamente tramite il portale online: https://versicherungspflicht.kvg.org/it/
Per qualsiasi dubbio o domanda in merito, vogliate rivolgervi al vostro Segretariato di riferimento.

Patrick Mazza