In un settore che storicamente nella regione del Mendrisiotto è sempre stato di punta verrà introdotto a partire dal 1. marzo 2022 un contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti.

Il decreto del Consiglio di Stato dello scorso 19 gennaio 2022 pubblicato il 21 gennaio parla chiaro: «Visti i controlli effettuati nel corso del 2019 e del 2020 dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell’art. 360a CO nel settore degli spedizionieri; preso atto della decisione della Commissione tripartita del 18 dicembre 2020 di proporre al Consiglio di Stato l’adozione del contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti per il settore degli spedizionieri (...) decreta l’allegato contratto normale di lavoro per il settore degli spedizionieri entra in vigore il 1. marzo 2022 e scade il 31 dicembre 2024».
I rilevamenti condotti dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro hanno dunque appurato la presenza di abusi. Ma come si è arrivati a ciò? L’associazione di categoria ATIS (Aziende ticinesi imprese di spedizione e logistica) ha da ormai decenni un CCL valido siglato con OCST e SIC. Esso è però vincolante esclusivamente per gli aderenti all’associazione (circa 40 aziende e 400 collaboratori) escludendo dagli obblighi altre aziende, per esempio quelle che fanno capo SpedLogSwiss Ticino (Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica, sezione Ticino). Il 9 febbraio del 2021 è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale il CNL a cui sono però giunte delle opposizioni nei termini previsti. Nel decreto dello scorso gennaio esse vengono però respinte, «ritenuto che nel termine previsto sono state presentate delle osservazioni; rilevato come le osservazioni pervenute, valutate dalla Commissione tripartita il 26 marzo 2021, non sono tali da giustificare né una modifica né un abbandono della procedura di adozione del CNL».
L’associazione SpedLogSwiss Ticino è stata la più accanita oppositrice all’introduzione del CNL in quanto non riteneva opportuna l’introduzione di salari minimi vincolanti, che soprattutto, riprendevano in toto l’attuale CCL spedizionieri. La situazione che si è venuta a creare era dunque quasi paradossale con le due associazioni situate su posizioni opposte.
Per il sindacato OCST ha seguito l’evoluzione il vice segretario regionale del Mendrisiotto Marcello Specchietti: «L’introduzione di questo CNL è sicuramente un fatto positivo per il Ticino ma soprattutto per la nostra regione. In un settore travagliato dove vi è molta concorrenza sleale, i salari minimi vincolanti per tutti rappresentano un primo passo che permetterà alle aziende del settore di essere finalmente competitive ad «armi pari». Importante notare come questi salari minimi siano i medesimi previsti nel CCL siglato con ATIS da OCST e SIC. Naturalmente lo scopo sarà di finalizzare questa opportunità per riprendere il dialogo con tutte le aziende del settore per l’introduzione del CCL in vigore. Il CNL rappresenta l’inizio del viaggio, non il capolinea».
Oltre alla questione salariale, da tutti ritenuta quella più importante, giova rammentare il riconoscimento delle indennità relative ai 9 giorni festivi, delle 4, rispettivamente 5 settimane di vacanze con le relative percentuali da aggiungere ai salari minimi di riferimento (vedi box). Senza dimenticare che ora, vista la presenza del CNL, vi è una base legale per poter controllare ed eventualmente sanzionare le aziende che non rispettano le regole. «L’eventuale presenza di controlli e relative sanzioni è un fattore che permette alle aziende che non speculavano sui salari di affrontare il futuro con maggiore serenità» afferma ancora Specchietti, «la concorrenza leale che deriverà da questo CNL, che resterà in vigore almeno fino al termine del 2024, è sicuramente un primo passo nella giusta direzione» conclude il vice segretario regionale.

Salari dal 01.03.2022

Salari orari minimi di base:
– Collaboratori con mansioni direttive fr. 31.27
– Dichiarante doganale con APF fr. 23.77
– Dichiarante doganale senza APF fr. 21.58
– Specialista spedizioni con APF fr. 25.02
– Specialista spedizioni senza APF fr. 21.58
– Impiegato con almeno AFC fr. 21.58
– Impiegato senza formazione fr. 20.02
– Magazziniere/Autista patente B fr. 19.68
– Autista patente C fr. 20.04
– Autista patente E fr. 20.64

Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza;
– 3.6% per 9 giorni festivi.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattare il vostro segretariato OCST di riferimento https://www.ocst.ch/sedi 

Il contratto normale di lavoro pubblicato>>

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