Dopo una lunga e laboriosa trattativa è stato finalmente raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di lavoro per il personale occupato presso i servizi di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico (COSACD) che riprende in particolare le modifiche introdotte nell’ambito dell’ultimo rinnovo del contratto collettivo dell’Ente Ospedaliero Cantonale per un miglioramento della conciliabilità lavoro-famiglia con le seguenti modifiche che entreranno in vigore il 1.1.2021:
- Congedo maternità: portato a 18 settimane (in precedenza 16).
- Congedo per adozione: in caso di adozione di figli minorenni il congedo è stato portato ad un massimo di 16 settimane (prima 8).
- Congedo non pagato: dopo il congedo per maternità la dipendente potrà beneficiare di un congedo non pagato per un massimo di 18 mesi (in precedenza 12).
- Premio fedeltà: in caso di interruzione dell’attività per dedicarsi alla cura dei figli, gli anni di lavoro prestati in precedenza vengono considerati per il diritto al premio di fedeltà per un’interruzione fino a un massimo di 6 anni (in precedenza 3).
- Rientro al lavoro dopo il parto: per le neo mamme al rientro dal congedo maternità e/o dal congedo non pagato viene garantito il grado di occupazione precedente alla maternità con la possibilità, se richiesto, di ridurre il grado di occupazione. In questo caso il grado di occupazione richiesto potrà essere raggiunto gradualmente entro un periodo massimo di sei mesi.
- Tempo di trasferta: è stato inserito un apposito capoverso all’articolo 6: le trasferte vengono riconosciute dal primo fino all’ultimo utente (indennizzo chilometrico e tempo di lavoro). Ogni servizio definisce nel suo regolamento interno aspetti particolari (per es. punti di entrata per le zone discoste a partire dalle quali vengono riconosciute l’indennità di trasferta e il tempo di lavoro), oppure valuta di volta in volta situazioni eccezionali (per es. trasferte particolarmente lunghe più volte a carico del medesimo collaboratore). Di regola è permessa una sola interruzione dell’orario di lavoro giornaliero.
- Supplemento salariale per funzioni specialistiche: viene specificato che il supplemento di salario per funzioni specialistiche o di responsabilità previsto in una forchetta tra 100 e 500 franchi mensili, deve esser graduato in base all’uso della specializzazione nel contesto dell’attività lavorativa.
- Personale a ore: viene esplicitamente indicato che anche il personale a ore deve essere assicurato per la perdita di salario in caso di malattia. La possibilità di versare un contributo del 3% al posto della copertura assicurativa è limitata a casi eccezionali.
- Carta professionale: il contributo a carico di chi non è affiliato ad un’organizzazione sindacale è stato portato a fr. 18 al mese per il personale con un grado di occupazione a partire dal 40% e di fr. 9.- per tutti gli altri.
- Commissione interna: nel nuovo COSACD è stato inserito il Regolamento della Commissione Interna del personale (allegato 9).
 
Il rinnovo è stato sottoscritto per un periodo di due anni. È un ulteriore passo verso un miglioramento delle condizioni di impiego in questo settore della sanità che sta vivendo un importante sviluppo. È anche in atto una costante trasformazione dei bisogni dell’utenza, che richiederà costanti adeguamenti della regolamentazione dell’attività lavorativa a tutela degli operatori del settore. È questo l’impegno del nostro sindacato per l’immediato futuro.
 
Gianni Guidicelli

Sociosanitario 29.05.21