L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).

Impatti previdenziali. A luglio del 2023 l’Unione Europea ha offerto a tutti gli Stati legati alla libera circolazione delle persone, la possibilità di aderire ad un “accordo multilaterale” in materia di telelavoro. La Svizzera vi ha fin da subito aderito, l’Italia lo ha fatto alla fine di dicembre del 2023. In base a questa intesa, una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera, dal 1° gennaio 2024 potrà lavorare da casa al massimo per il 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso, senza avere modifiche nel proprio inquadramento pensionistico e assicurativo. In caso di superamento di questa soglia, l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisirà la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari. Questa percentuale si applica a tutti i frontalieri.

Impatti fiscali. Il telelavoro, se esercitato oltre certe soglie, può però poi comportare delle modifiche sulle modalità tributarie di tassazione del reddito da lavoro del frontaliere.

In particolare, in base all’Accordo amichevole firmato tra Italia e Svizzera il 28 novembre 2023 (e al conseguente protocollo di modifica sulla tassazione dei frontalieri firmato il 6 giugno 2024), i frontalieri dei Comuni di confine (sia i “vecchi”, sia i “nuovi”), dal 1° gennaio 2024 potranno lavorare da casa per il 25% del tempo di lavoro senza avere modifiche nel proprio inquadramento fiscale. Se invece eccederanno questa soglia essi avranno delle importanti conseguenze sul livello di tasse che dovranno pagare.

La stessa cosa accade anche ai frontalieri che non vivono nei Comuni di confine in virtù della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

 

Nel concreto, come bisogna comportarsi?

Proviamo ad unire i due piani per dare le istruzioni operative e al tempo stesso descrivere i possibili impatti.

Chi lavorerà da casa entro il 25% del tempo di lavoro non avrà impatti di alcun tipo. Chi invece lo farà tra il 25% e il 49,99% non avrà impatti al livello delle assicurazioni sociali (cioè non dovrà pagare il contributo INPS) ma avrà invece delle modifiche importanti sul piano tributario.

In particolare:

  • i “vecchi frontalieri fiscali” (cioè residenti nei Comuni di confine, con rientro giornaliero e attivi in Svizzera da prima del 18 luglio 2023), se oltrepasseranno la soglia del 25% perderanno lo statuto di “vecchio frontaliere” per l’anno d’imposta in oggetto. Questo significherebbe che essi dovranno dichiarare il reddito da lavoro in Italia, venendo quindi assoggettati ad imposizione anche nel proprio Stato.
  • I “nuovi frontalieri fiscali” (cioè residenti nei Comuni di confine ma che hanno iniziato il loro primo lavoro in Svizzera dopo il 17 luglio 2023), se oltrepasseranno la soglia del 25% dovranno pagare in Svizzera le imposte alla fonte secondo le aliquote ordinarie (e non più nella misura dell’80%, come accadrebbe normalmente). Quindi dovrebbero pagare una quota di imposte alla fonte maggiore in Svizzera. Inoltre essi dovranno dichiarare il reddito da lavoro in Italia come da prassi, con tuttavia un diverso sistema di calcolo per la detrazione delle imposte alla fonte già pagate in Svizzera.
  • I “frontalieri non fiscali” (residenti quindi oltre i 20 km dal confine o con rientro settimanale) pagano già le imposte alla fonte in Svizzera nella misura del 100% e dichiarano già il reddito da lavoro in Italia. Per loro cambierebbe però il sistema di detrazione delle imposte alla fonte svizzere dalle imposte italiane.

 

La tabella riassuntiva

Quanto fin qui descritto, con in aggiunta maggiori dettagli, è stato da noi riassunto in una specifica tabella (https://www.ocst.ch/pdf/Tabella adempimenti telelavoro.pdf). Essa non è esaustiva ma fornisce comunque un inquadramento generale.

Il nostro sindacato resta a disposizione dei propri associati per maggiori chiarimenti.