E luce verde fu. Dopo oltre otto anni di trattative, il Senato della Repubblica italiana ha votato all’unanimità il Disegno di Legge (d’ora in poi DDL) che sancisce la definitiva approvazione del nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri.

Si attende ora lo scambio delle lettere protocollari con cui le Autorità di Italia e Svizzera proclameranno l’entrata in vigore del nuovo Accordo, anche se poi i nuovi meccanismi di tassazione saranno introdotti solo a partire dal 1. gennaio 2024.
Ci sarà tempo e modo di approfondire ogni risvolto di questo storico Accordo. Lo faremo in numerosi webinar, assemblee ed eventi di vario tipo che verranno presto calendarizzati e di cui vi daremo comunicazione.
Anticipiamo però gli elementi essenziali, dando risalto in particolare alle modifiche ottenute dal sindacato, senza le quali gli impatti del nuovo Accordo sarebbero stati eccessivamente penalizzanti per i frontalieri.

Cosa accadrà ai «nuovi frontalieri»
Nell’Accordo ratificato da Italia e Svizzera è previsto che i «nuovi frontalieri» (cioè coloro che diverranno tali per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’Accordo) avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera.
In particolare essi pagheranno l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo delle nuove tabelle fiscali ancora in fase di elaborazione) ma dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera.
Grazie però all’azione del sindacato, nel DDL di ratifica sono state inserite alcune agevolazioni che andranno ad abbassare l’IRPEF italiana, oltre che a migliorare alcune prestazioni di natura sociale. Le principali sono:
• istituzione di una franchigia fiscale di 10’000 € (che sarà quindi deducibile dal reddito imponibile in Italia);
• la possibilità di dedurre dal reddito imponibile anche i contributi pagati per il prepensionamento (gli altri contributi previdenziali e assicurativi sono già oggi deducibili);
• la deducibilità degli assegni familiari svizzeri;
• rendite di disoccupazione più elevate per i primi tre mesi.

Cosa accadrà ai «vecchi frontalieri fiscali» e quali sono i termini per essere definiti tali
Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera.
La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti «vecchi frontalieri fiscali», i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione.
I «vecchi frontalieri fiscali» sono coloro che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’Accordo):
- residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari);
- rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
- hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
- mantengono questi elementi nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.
Il termine ufficiale per diventare «vecchi frontalieri fiscali» è dato dal giorno in cui gli Stati si scambieranno le lettere utili per l’entrata in vigore dell’Accordo. Tuttavia gli Stati stessi, previa intesa tra le parti, potranno poi optare per includere tra di essi anche coloro che inizieranno a lavorare dopo l’entrata in vigore formale ma prima della fine dell’anno (cioè prima che vengano effettivamente applicate le nuove norme). Su questo punto occorrerà un chiarimento definitivo da parte delle Autorità competenti.

I frontalieri «fuori fascia»
I lavoratori frontalieri che sono già attivi in Svizzera ma che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine saranno ancora tenuti a dichiarare il reddito da lavoro in Italia. Anche loro potranno tuttavia godere delle condizioni migliorative ottenute dal sindacato e sopra descritte.

Telelavoro
Il DDL definitivamente approvato dal Senato, ufficializza anche l’uscita della Svizzera dalla black list italiana e il conseguente ripristino del telelavoro per i frontalieri fiscali senza impatti tributari nel limite del 40% del tempo di lavoro. Come già ampiamente anticipato nelle settimane scorse, tale disposizione sul telelavoro è retroattiva al 1. febbraio 2023, dando piena sicurezza a quelle aziende che hanno già iniziato ad applicarla e resterà valida solo fino al 30 giugno 2023. Per dare stabilità al provvedimento dopo quella data sarà necessario che il Governo italiano sottoscriva un apposito nuovo Accordo amichevole con la Svizzera.
Per maggiori dettagli sul nuovo Accordo fiscale e sulle norme legate al telelavoro dei frontalieri è possibile consultare le relative schede di approfondimento che trovato sul sito www.ocst.ch/frontalieri.

Andrea Puglia