Nelle scorse settimane il sindacato Unia ha rotto il «silenzio stampa» che si era imposto riguardo il contratto collettivo della vendita. In una conferenza stampa ha dichiarato che verrà fatta opposizione all’istanza di obbligatorietà del CCL vendita. A riguardo abbiamo posto qualche domanda a Paolo Locatelli, responsabile cantonale settore della vendita e vicesegretario cantonale.
 
Il sindacato Unia contesta in particolare il «balletto delle cifre». Cosa rispondere?
In Ticino non esistono dati statistici ufficiali in grado di determinare con precisione l’universo attività commerciali. Vale per la vendita e vale per tutti i settori professionali dove non sono in funzione delle commissioni paritetiche. Abbiamo pertanto costruito dal nulla un censimento attendibile e preciso partendo da un rilevamento datato anno 2009, elaborato da Federcommercio, Disti, OCST, SIC, SIT e Unia. Una base di partenza (circa 2’200 negozi tra la piccola e la grande distribuzione che occupavano poco più di 12’000 lavoratrici e lavoratori) che, implicitamente non poteva tenere in considerazione l’impressionante erosione di posti di lavoro e di punti vendita degli ultimi 10 anni. 
Abbiamo quindi setacciato porta a porta tutto il territorio cantonale allo scopo di individuare la presenza di negozi e aggiornare il censimento. Un’attività costante anche perché si è passati successivamente in tutti i negozi per chiedere la sottoscrizione individuale del CCL. Non bastasse, durante l’anno 2018, a tutte le Cancellerie comunali è stato chiesto di indicare alla costituita CPC vendita i negozi in attività sul proprio territorio.
Su indicazione preliminare della SECO, il centro commerciale Fox Town di Mendrisio non doveva contare ai fini del quorum con i suoi 132 punti vendita ma bensì essere computato come un unico centro commerciale: questa decisione ha provocato un abbassamento del numero dei negozi determinanti il quorum di 131 unità.
Non bastasse, durante il mese di ottobre 2018 è stata telefonicamente contattata più della metà dei negozi censiti e si è quindi proceduto ad un ultimo aggiornamento dei quorum, poi fedelmente ripresi nell’istanza del 26 novembre 2018.
Non va dimenticata neppure una particolarità del settore: molti negozianti, nell’intento di contenere i costi oppure evitare la chiusura della propria attività commerciale, hanno rinunciato in questi anni ad assumere personale ripiegando su una conduzione a gestione famigliare. Il numero dei negozi senza personale è infatti aumentato in modo esponenziale e questi, per Legge, non fanno parte del quorum. Il balletto delle cifre c’è stato semplicemente perché la situazione era in costante aggiornamento: la correttezza del lavoro svolto è provata e da questo punto di vista non abbiamo nulla da temere.
 
Un’altra critica riguarda invece i salari ritenuti troppo bassi. Ricordiamo che nel settore sono in vigore due CNL rinnovati più volte.
Tutti i negozi, ad eccezione della grande distribuzione, oggi devono rispettare due Contratti normali di lavoro (CNL), quello del personale di vendita al dettaglio e quello per i negozi con meno di dieci collaboratori. Questi  contratti esistono perché qualcuno (l’Ispettorato del Lavoro su incarico della Commissione Tripartita) ha evidenziato il perdurare di una grave situazione di dumping salariale. I salari di riferimento di questi CNL prevedono un salario minimo di fr. 3’100.- lordi al mese per i non qualificati, fr. 3’300.- lordi per i collaboratori con formazione biennale rispettivamente fr. 3’500.- lordi per i collaboratori con formazione triennale AFC. Il riconoscimento della tredicesima mensilità può semplicemente essere evitato inserendo nel contratto individuale una clausola di deroga: della serie, se non voglio riconoscere la 13esima mensilità devo solo scrivere nel contratto individuale che la medesima non è dovuta. Ricordo infatti che tra i piccoli negozianti è molto praticato l’uso della gratifica subordinata all’andamento dell’attività. Il CCL di cui si chiede ora l’obbligatorietà fissa invece il salario minimo del personale senza formazione in fr. 3’200.- lordi per 13 mensilità, fr. 3’400.- lordi per 13 mensilità con formazione biennale e fr. 3’600.- lordi per 13 mensilità con formazione triennale AFC. La tredicesima mensilità diventa finalmente obbligatoria. E questo a beneficio di migliaia di lavoratrici e lavoratori che registreranno un concreto miglioramento salariale.
 
In passato Unia ha definito il CCL vendita come «un guscio vuoto e non un CCL». Come replicare?
Il CCL renderebbe vincolanti altri miglioramenti delle condizioni di lavoro (oltre ai salari): la durata settimanale di lavoro di 42 ore medie (la Legge sul lavoro ne prevede 45), la quinta settimana di vacanza per i collaboratori con più di 50 anni (il Codice delle obbligazioni ne prevede 4), i giorni di congedo pagati e la copertura per la perdita di guadagno in caso di malattia per 720 giorni in regime LAMal.
A questo va aggiunta l’introduzione di chiare regole contro la frammentazione dell’impiego giornaliero, in particolare per il personale occupato a tempo parziale e su chiamata: lavoratrici e lavoratori che, ad esempio, oggi restano in ballo una decina di ore al giorno per lavorarne quattro. Con il nuovo CCL chi ha un impiego sino al 50% lavorerà di filato un unico turno mentre per chi ha un impiego superiore al 50% il medesimo potrà essere spezzettato in due parti.
 
Come spiegare che un sindacato sia favorevole e uno contrario a un CCL?
Questo CCL crea finalmente le condizioni per un partenariato sociale forte in un settore molto frammentato e poco coeso. Con questo CCL si costituisce una Commissione paritetica settoriale a garanzia di una corretta applicazione delle regole del gioco. Una base di partenza per migliorare le condizioni di lavoro del personale di vendita specialmente nei piccoli negozi dove sono attivi più di 4’000 collaboratori. Un CCL che OCST ha fortemente voluto: in Gran Consiglio, quando si è trattato di votare la nuova Legge sulle aperture dei negozi, sono stati i gran consiglieri OCST Guidicelli e Jelmini a proporre e far passare l’emendamento «nuova Legge aperture solo se entra in vigore un CCL obbligatorio del settore».
Un connubio tra contratto collettivo e Legge aperture che è passato davanti al voto referendario con il 60% dei consensi. L’altro sindacato, che si trincera dietro due slogan di scarsa concretezza, preferisce di gran lunga il nulla a questo CCL. In tutto questo periodo da Unia non ho sentito una sola parola sul cosa vorrebbero fare a favore del settore, al contrario invece le parole riguardo ciò che non va (secondo loro) del lavoro degli altri sono state abbondanti.
Libero un sindacato di non firmare un CCL, ci mancherebbe altro. Ma un sindacato che bersaglia un CCL firmato da altri … è una scena che non si può guardare. Fossero datori di lavoro che detestano i CCL, al limite lo capirei. Ma un sindacato che è contro un CCL e alla creazione di una commissione paritetica efficace nel controllo è grottesco.
 
Con il ricorso si dilateranno ulteriormente i tempi? Quale lo scenario ora?
Adesso la palla è nelle mani del Consiglio di Stato che deve evadere l’opposizione inoltrata da Unia ed in tempi brevi uscirà con una decisione. Se l’opposizione sarà respinta, si procederà con una nuova pubblicazione su Foglio ufficiale del decreto di obbligatorietà al CCL e Unia, e chi con lei, potrà fare ricorso al Tribunale Federale. L’alta Corte deciderà nel giro di poche settimane se concedere l’effetto sospensivo al ricorso: se sarà dato, aspetteremo… se non sarà dato, il CCL entrerà in vigore nel breve. Azzardo un pronostico: il CCL vendita entrerà in vigore con il 1. gennaio 2020.
 
a cura di gad