Disoccupazione frontalieri
Disoccupazione frontalieri
Il lavoratore frontaliere, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione nel proprio Stato di residenza (art. 65, Reg. Ue 883/04). Il frontaliere residente in Italia ha pertanto diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione “NASPI” erogata dall’INPS.
Calcolo e misura
La rendita NASPI sarà pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se questa è inferiore ai 1'352,19 €. Se la retribuzione media è superiore al predetto importo, la rendita NASPI sarà pari a 1'014,15 € lordi a cui sommare il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1'352,19 €.
In ogni caso l'importo dell'indennità non potrà superare il limite massimo di 1.470,99 €.
A partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione, all'indennità si applicherà una riduzione del 3% per ciascun mese. La riduzione scatterà dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda di NASPI.
I valori indicati in questo paragrafo potrebbero subire delle piccole modifiche nel corso degli anni sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Termine di presentazione
La domanda NASPI deve essere presentata appena terminato il contratto di lavoro ed al più tardi entro 68 giorni (per i lavoratori in malattia o infortunio: vedi nota sottostante).
Durata
L’indennità è erogata per la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni per un massimo di 2 anni.
Requisiti
Stato di disoccupazione involontario (licenziamento, termine del contratto a tempo determinato, dimissioni per giusta causa quali le dimissioni per maternità). È necessario far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il termine del contratto e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi.
Incentivo all'imprenditorialità
Si può richiedere la liquidazione anticipata del trattamento per avviare un'attività di lavoro autonomo, in forma di impresa o come socio in cooperativa.
Come farne richiesta?
Il sindacato OCST assiste i lavoratori frontalieri che devono richiedere l’indennità di disoccupazione in Italia.
Basta seguire questi semplici passaggi:
- Scaricare gli attestati del datore di lavoro e farli compilare dal medesimo (NOTA BENE: se negli ultimi quattro anni hai avuto più datori di lavoro in Svizzera allora sarà necessario far compilare una copia degli attestati a ciascun datore di lavoro).
- Scaricare e compilare il modulo di richiesta di rilascio del modulo PD-U1.
- Richiedere alla Cassa disoccupazione OCST il modulo PD-U1. Puoi recarti di persona presso una delle sedi negli orari di apertura o inviarceli per mail (SEDI E CONTATTI). Per effettuare questa richiesta è necessario consegnare/inviare alla Cassa disoccupazione OCST:
- Gli attestati del datore di lavoro
- Il formulario di richiesta di rilascio del modulo PD-U1
- Copia della propria carta d’identità.
- La Cassa disoccupazione OCST, una volta ricevuti tutti i documenti indicati, provvederà quindi a consegnarti o inviarti per mail il modulo PD-U1.
- Potrai infine fissare un appuntamento con il nostro patronato INAS-Svizzera e ultimare la domanda di disoccupazione (che potrà essere fatta anche online).
Documenti necessari al patronato INAS-Svizzera per effettuare la domanda di disoccupazione NASPI:
- Fotocopia carta d’identità e codice fiscale.
- Copia della lettera di licenziamento.
- Copia del permesso di lavoro “G” (se in possesso).
- Gli attestati del datore di lavoro.
- Il modulo PD U1 compilato dalla Cassa disoccupazione OCST.
Altre informazioni
- I lavoratori con figli minori e/o coniuge a carico dovranno presentare un’autocertificazione dello stato di famiglia e le attestazioni di reddito dell’intera famiglia degli ultimi due anni oltre alla carta d’identità e al codice fiscale del coniuge e/o di ogni figlio [scarica modello].
- I lavoratori in malattia/infortunio con contratto a tempo indeterminato devono presentare la domanda NASPI solo una volta chiuso il caso di malattia/infortunio o comunque terminata la copertura salariale da parte dell’assicurazione. Sarà necessario presentare la dichiarazione di fine copertura salariale rilasciata dall’assicurazione svizzera e il certificato di idoneità al lavoro rilasciato dal proprio medico curante [scarica modello].
- Gli interessati che in passato hanno aperto una partita IVA devono presentare al momento della domanda Naspi una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la cessazione di tale attività oppure che il reddito presunto di tale partita Iva per l'anno in corso non supererà i 4800,00 € lordi.
- Dopo l’inoltro della domanda di disoccupazione è necessario iscriversi entro 15 giorni ai Centri per l’impiego (o presso le altre strutture convenzionate con i servizi di ricollocamento regionali).
- Per i lavoratori dell’edilizia e rami affini: al fine di evitare penalizzazioni per il diritto al prepensionamento, è necessario rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) subito il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine del rapporto di lavoro. Per maggiori info contatti il suo consulente sindacale.
Disoccupazione parziale - Guadagno intermedio
La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) estende anche ai lavoratori provenienti da oltreconfine il diritto al cosiddetto “guadagno intermedio”, ovvero una delle principali prestazioni garantite ai lavoratori residenti in Svizzera dalla Legge sull’Assicurazione Disoccupazione (LADI).
I lavoratori frontalieri che subiscono una riduzione della percentuale di lavoro presso la stessa azienda hanno diritto a un’indennità (con il computo del “guadagno intermedio” appunto) che andrà a colmare in parte il salario perduto.
Per averne diritto il lavoratore frontaliere deve ricevere dall’azienda un regolare preavviso di disdetta per la modifica del grado d’occupazione; non sarà invece possibile ridurre l’attività con effetto immediato, ma si dovrà appunto rispettare il periodo di preavviso sancito dal Codice delle Obbligazioni o dai Contratti Collettivi di Lavoro di categoria.
Durante il preavviso il frontaliere deve:
(1) effettuare le ricerche di lavoro in Svizzera per poter dimostrare alle autorità che si sta prodigando per trovare una nuova occupazione secondo un livello salariale consono a quanto percepito in precedenza.
(2) annunciarsi all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) per l’iscrizione ed il controllo delle ricerche di lavoro effettuate.
(3) annunciarsi presso la Cassa Disoccupazione OCST per ricevere le prestazioni ossia le indennità di disoccupazione.
Per maggiori informazioni, puoi contattare direttamente le sedi della Cassa disoccupazione OCST.