L’inquadramento giuridico del telelavoro effettuato dai frontalieri è un tema molto articolato in quanto genera due livelli di impatto, uno previdenziale (ovvero che riguarda i contributi pensionistici) e uno fiscale (ovvero che riguarda la tassazione del reddito da lavoro).

Regolamenti generali
- Piano previdenziale (INPS)
In base al diritto europeo (art. 13 del Reg. CE n. 883/04 e art. 14 del Reg. CE n. 987/09), una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso. Per i contratti di lavoro a tempo pieno si tratta di fatto di un giorno a settimana. In caso di superamento di questa soglia l’autorità previdenziale italiana (cioè l’INPS) acquisisce la facoltà di richiedere all’azienda svizzera l’incasso del relativo contributo in Italia, il che implicherebbe molta burocrazia oltre a maggiori oneri finanziari.
- Piano fiscale (IRPEF)
In base all’Accordo tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei frontalieri del 1974, il frontaliere residente nei Comuni di frontiera di norma paga le imposte sul reddito unicamente in Svizzera, a patto però che abbia il «rientro giornaliero». A fronte di questo elemento, l’Agenzia delle Entrate italiana ha sentenziato che se il frontaliere dei Comuni di confine effettua anche un solo giorno di telelavoro, egli perde questo beneficio e diventa tenuto a dichiarare in Italia l’intero reddito da lavoro, con relativo incremento della tassazione complessiva.

Regolamenti validi dal 1. luglio 2023 al 31 dicembre 2023
- Piano previdenziale (INPS)
L’UE ha proclamato che a partire dal 1. luglio 2023 i singoli Stati avranno la libera facoltà di concedere ai frontalieri di lavorare da casa entro il 49,99% del tempo di lavoro senza avere impatti di natura previdenziale. La Svizzera si è già detta favorevole a questa ipotesi mentre l’Italia non si è ancora pronunciata. Fino a quando non lo farà, resteranno pertanto in vigore i «regolamenti generali» (cioè il limite del 24,99% del tempo di lavoro).
- Piano fiscale (IRPEF)
Per il piano fiscale, il Governo italiano ha promulgato una norma interna per consentire ai frontalieri dei Comuni di confine di effettuare il telelavoro senza impatti fiscali nella misura del 40% del tempo di lavoro fino al 31 dicembre 2023 (la scadenza era stata inizialmente fissata per il 30 giugno 2023, poi prorogata appunto a fine anno). 
Il Governo ha tuttavia deciso di limitare la validità di tale norma soltanto a coloro che erano già frontalieri al 31 marzo 2022. Il riferimento a questa data è molto penalizzante e discriminatoria: il sindacato ha protestato a gran voce contro questa scelta illogica senza tuttavia riuscire a correggere un processo parlamentare che era già in atto. 
In sintesi, dal 1. luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 i frontalieri possono lavorare da casa per il 24,99% del tempo di lavoro senza avere impatti né di natura fiscale (IRPEF) né previdenziale (INPS). Per i frontalieri assunti dopo il 31 marzo 2022 è tuttavia consigliabile non fare intere giornate di telelavoro in quanto in caso di controlli potrebbe scattare l’obbligo di pagamento dell’IRPEF; per queste persone è consigliabile pertanto effettuare due mezze giornate di telelavoro in luogo della giornata intera. 
I frontalieri assunti entro il 31 marzo 2022 potranno anche lavorare da casa per un tempo compreso tra il 24,99% e il 40% del tempo di lavoro senza avere impatti di natura fiscale (IRPEF) ma con obbligo di annuncio del contratto all’INPS e pagamento del relativo contributo.
Un ultimo «nota bene» molto importante. Quanto descritto in questo articolo riguarda i regolamenti generali sul telelavoro dei frontalieri. Le singole aziende possono però poi decidere in totale autonomia se (e nel caso come) implementare il telelavoro al proprio interno. Tutti i lavoratori sono quindi tenuti a rispettare le policy interne della propria azienda, anche qualora queste dovessero essere più penalizzanti dei regolamenti generali qui descritti.

Andrea Puglia