Il 28 marzo 2018 il Consiglio federale ha adottato un primo pacchetto di misure di contenimento dei costi della salute che passa ora all’esame del Parlamento. L’evoluzione quantitativa delle prestazioni ingiustificata sotto il profilo medico e l’aumento dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) vanno frenati. 
Intanto, in attesa di queste misure, stanno giungendo buone notizie dal fronte delle assicurazioni. Infatti, è notizia di questi ultimi giorni, che alcune importanti casse malati prevedono una stabilità, se non addirittura un calo, per i premi del 2020. Si tratta di un risultato provocato da una stima eccessiva dei costi che ha generato utili confluiti nelle riserve delle casse. E visto che le assicurazioni obbligatorie, per legge, non possono generare profitti, hanno potuto avere un certo margine di manovra per non aumentare i premi. 
Ma per essere ancora più incisivi sui premi è necessario un intervento strutturale, previsto appunto dalle misure del Consiglio federale, che qui riassumiamo. 
 
Misure di risparmio
- Articolo sulla sperimentazione: i Cantoni e i partner tariffali potranno svolgere progetti pilota innovativi di contenimento dei costi al di fuori del quadro della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Sono ad esempio ipotizzabili progetti pilota concernenti nuovi modelli assicurativi o nell’ambito delle cure integrate.
- Organizzazione nazionale delle tariffe: analogamente al settore stazionario, i partner tariffali saranno tenuti per legge, entro due anni, a istituire un’organizzazione nazionale delle tariffe per le prestazioni mediche ambulatoriali. 
- Mantenere la struttura tariffale aggiornata: i partner tariffali e l’organizzazione nelle tariffe prevista nel punto precedente saranno tenuti per legge a fornire gratuitamente, su richiesta, al Consiglio federale o ai governi cantonali competenti, i dati necessari alla fissazione, all’adeguamento e all’approvazione delle tariffe e dei prezzi. Questa misura dovrebbe contribuire a limitare l’evoluzione quantitativa delle prestazioni mediche negli studi medici e negli ambulatori ospedalieri a un livello necessario sotto il profilo medico. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati, il DFI in qualità di dipartimento competente, o il governo cantonale competente potranno imporre sanzioni.
- Promuovere importi forfettari nel settore ambulatoriale: in futuro le tariffe forfettarie per paziente riferite alle cure ambulatoriali dovranno basarsi su una struttura tariffale uniforme stabilita per convenzione a livello nazionale, come già avviene per le tariffe per singola prestazione. Se i partner tariffali non trovano alcun accordo, il Consiglio federale potrà stabilire l’intera struttura tariffale. 
- Misure dei partner tariffali concernenti la gestione dei costi: nei settori in cui devono concordare tariffe e prezzi, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, o le rispettive federazioni, saranno tenuti per legge a stabilire, in convenzioni tariffali valevoli per tutta la Svizzera, misure di gestione dei costi. L’obiettivo è di correggere un’evoluzione quantitativa delle prestazioni e un aumento dei costi ingiustificati. Per essere valide, tali convenzioni dovranno essere approvate dal Consiglio federale. Se entro due anni non dovesse essere raggiunto alcun accordo, le misure saranno stabilite dal Consiglio federale. 
- Sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti: i prezzi dei generici in Svizzera superano di più del doppio quelli nei Paesi europei di riferimento. Per questo motivo verrà introdotto un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti con brevetto scaduto. Se nell’elenco delle specialità figurano almeno tre medicamenti con il medesimo principio attivo, per quest’ultimo sarà fissato un prezzo di riferimento, ossia il prezzo massimo rimunerato dall’AOMS. Un eventuale importo che supera il prezzo di riferimento sarà a carico degli assicurati.
- Copia della fattura agli assicurati: i fornitori di prestazioni saranno tenuti per legge (e non solo in virtù di un’ordinanza, come finora) a fornire agli assicurati, anche elettronicamente, per ogni trattamento, una copia della fattura.Questa misura permetterà agli assicurati di verificare le loro fatture, rafforzando la loro consapevolezza in materia di costi. I fornitori di prestazioni che non rispetteranno questa regolamentazione potranno essere sanzionati.
- Importo massimo della multa: L’articolo 59 capoverso 1 LAMal contiene un elenco esaustivo di sanzioni che possono essere inflitte ai fornitori di prestazioni che violano le condizioni legali o clausole contrattuali relative all’economicità e alla qualità delle prestazioni nonché alla fatturazione. La legge stabilisce la possibilità di infliggere una multa fino a 20 000 franchi nei confronti dei fornitori di prestazioni inadempienti.
- Diritto di ricorso degli assicuratori contro le decisioni dei governi cantonali in relazione alla pianificazione e agli elenchi degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura: le associazioni di assicuratori dovrebbero ottenere il diritto di ricorso contro le decisioni dei governi cantonali in relazione alla pianificazione e agli elenchi degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura. Il diritto di ricorso sarà esteso a tali associazioni per legge (art. 39 LAMal). In tal modo s’intende evitare un’offerta eccedentaria costosa, oltre a sgravare gli assicurati e i contribuenti. Finora il diritto di ricorso era riconosciuto unicamente ai fornitori di prestazioni coinvolti nella pianificazione.
- In seguito agli adeguamenti della LAMal sono previsti adeguamenti analoghi nelle leggi sull’assicurazione contro gli infortuni, sull’assicurazione militare e sull’assicurazione per l’invalidità.