Il 5 dicembre 2018 è arrivata la risposta del CdS all’interrogazione «Docenti delle scuole comunali, necessaria un po’ di chiarezza» (si veda www.ocst.ch/ oppure «il Lavoro» n. 17 dell’8 novembre 2018) presentata da Lorenzo Jelmini in collaborazione con OCST-Docenti.
 Già da tempo il sindacato OCST-Docenti ha constatato che ci sono questioni poco chiare all’interno delle scuole comunali, in particolare per quanto riguarda l’assegnazione delle nomine e la concessione dei docenti d’appoggio. Non tutte le risposte alle domande contenute nell’interrogazione e le motivazioni date hanno soddisfatto il sindacato dei docenti, il quale nei prossimi incontri previsti con il Decs avrà premura di andare fino in fondo alle questioni ancora problematiche per trovare delle soluzioni. Di seguito la risposta del Consiglio di Stato.
«La sua interrogazione concernente le scuole comunali tocca due aspetti distinti. Da un lato riguarda la concessione dei docenti di appoggio in presenza di sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare con numero elevato di allievi o di sezioni triclasssi di scuola elementare, dall’altro chiede conto dell’applicazione di alcune disposizioni di legge inerenti alle nomine e agli incarichi dei docenti comunali. Rispondiamo nel seguente modo ai quesiti posti.
 
1. Quanti sono i comuni che, malgrado un alto numero di allievi (superiore ai 22) in una stessa sezione o malgrado /a presenza di sezioni con più classi, non forniscono il docente di appoggio?
La concessione dei docenti di appoggio è regolata dall’Art. 30 del Regolamento delle Scuole comunali del 3 luglio 1996, il quale prevede che (cpv. 1) il Municipio può assumere un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell’infanzia con più di 22 allievi e che (cpv. 2) il Municipio di regola assume un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare con tre o più classi e ha la facoltà di farlo negli altri casi quando la sezione conta più di 22 allievi.
Premettendo che in questa sede si preferisce parlare di istituti scolastici piuttosto che di Comuni, poiché è l’istituto scolastico il soggetto principale di riferimento (talvolta per più Comuni), ad inizio anno scolastico 2018/2019 tra scuola dell’infanzia e scuola elementare risultano complessivamente 122 sezioni in 46 istituti che presentano la qualità per poter beneficiare del docente di appoggio. Sulle 122 sezioni di questo tipo sono 69 quelle che hanno attivato la richiesta di un docente di appoggio presso il Municipio. Le restanti 53 sezioni non hanno inoltrato la richiesta.
 
2. In quanti casi vi è stato un esplicito rifiuto del Municipio davanti ad una richiesta formale da parte del docente titolare?
3. Quali sono le motivazioni addotte per tali decisioni?
Non si è a conoscenza di rifiuti espliciti da parte dei Municipi. Ad oggi pertanto risultano evase positivamente tutte le richieste provenienti dal docente titolare o dalla direzione di istituto all’attenzione dei Municipi.
 
4. Quanti sono i docenti di scuola comunale che, pur non sottostando ai casi di cui all’art. 16 (ndr: LORD) e pur essendo incaricati da almeno 3 anni, non sono ancora stati nominati?
Ricordando che la situazione lavorativa dei docenti comunali è retta dalla Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), secondo l’Art. 15 cpv. 4 la durata complessiva dell’incarico non può superare 3 anni, riservati i casi di cui all’Art. 16. Questi casi sono i seguenti:
a) quando il grado di occupazione è inferiore al 50%;
b) quando il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi;
c) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;
d) quando il posto nelle scuole comunali è istituito a titolo provvisorio e non è occupato da un docente nominato;
e) quando un posto si rende vacante nel corso dell’anno scolastico;
f) per il personale in formazione compreso quello in apprendistato;
g) quando l’assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto.
 
I docenti di scuola comunale che non sono stati ancora nominati pur essendo incaricati da almeno tre anni sono 63. Di questi, 41 rientrano nei casi previsti dall’Art. 16 LORD appena menzionati, mentre i restanti 22 esulano da questa casistica. La responsabilità del rispetto delle norme legali è dell’autorità di nomina, ovvero dei Municipi o delle Delegazioni consortili.
 
5. Quali sono i motivi di tale scelta?
Da nostre informazioni è possibile ricondurre la mancata nomina a una o diverse motivazioni, che vanno dalla rinuncia volontaria legata ad un prossimo pensionamento (3 casi) ad un riorientamento professionale a breve termine (1 caso), dalla sospensione della nomina per permettere un’ulteriore valutazione del docente (3 casi o in previsione della costituzione di un istituto scolastico unico (7 casi) o ancora in attesa di una scelta dei candidati da parte delle direzioni (4 casi) a motivi di divergenze di vedute fra Municipio e direzione di istituto (5 casi), fino all’errore di conteggio degli anni di incarico (1 caso).»
 
Ricordiamo che già nel 2017 OCST aveva sollevato con la sua petizione rivolta ai docenti delle scuole comunali la questione della mezz’ora di pausa per i docenti delle scuole dell’infanzia, i quali lavorano ininterrottamente in condizioni anche stressanti per più di 8 ore al giorno. Altra richiesta di OCST-Docenti al Decs e al capo Sezione delle scuole comunali è quella di abolire il pagamento dei pasti per i docenti delle scuole dell’infanzia, i quali non solo devono lavorare (con tariffa oraria ridotta) durante il pranzo, essendo esso considerato come momento educativo, ma devono addirittura pagarsi il pasto consumato: 120 fr. al mese detratti dalla busta paga. 
OCST-Docenti guarda fiducioso alla prossima seduta del tavolo docenti del 25 marzo, che avrà all’ordine del giorno come primo punto il pagamento delle ore del pasto per i docenti delle scuole dell’infanzia, cui seguono il tema dello sgravio per i docenti SMS e SP per la preparazione degli esami, quello degli incarichi e delle nomine nel settore professionale e il riconoscimento a livello salariale dei titoli di studio accademici dei docenti.
 
Alessia Fornara