Con il 1° gennaio del 2024 sono state introdotte alcune importanti novità che riguardano le imposte alla fonte dovute dai frontalieri (ovvero i permessi G, i frontalieri assunti tramite notifica e gli svizzeri residenti in Italia).

Proviamo a spiegarle nel dettaglio, anche per fare chiarezza rispetto ad alcuni articoli apparsi sui giornali che hanno dato una visione confusa di tali cambiamenti.

 

SPIEGAZIONE GENERALE

Il nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri, entrato in vigore il 17 luglio 2023, prevede il principio di “non discriminazione”. Questo significa che le imposte alla fonte dei frontalieri stessi, devono essere calcolate con gli stessi sistemi utilizzati per coloro che vivono in Svizzera. Infatti, fino al 2023, le imposte alla fonte che venivano applicate ai frontalieri contenevano alcune distorsioni che, in certi casi, li penalizzavano rispetto ai residenti in Svizzera e, in altri, li favorivano.

È stata anzitutto corretta la distorsione che riguardava il “moltiplicatore comunale”.  Nel lontano 2015, il Gran Consiglio del Canton Ticino aveva infatti elevato al 100% il moltiplicatore comunale per i frontalieri, ovvero una delle tre componenti che costituiscono le imposte alla fonte versate dai lavoratori. Dal 2024 si è tornati ad utilizzare il moltiplicatore comunale medio e questo ha prodotto un abbassamento generale dei tariffari delle imposte alla fonte dei frontalieri. In virtù di questa modifica, da quest’anno molti frontalieri pagheranno meno imposte alla fonte rispetto al passato.

Al tempo stesso è stata risolta un’altra distorsione, che invece favoriva i frontalieri dei Comuni di confine che hanno il coniuge che lavora in Italia. Questi soggetti, fino allo scorso anno, venivano tassati in Svizzera senza tenere conto del fatto che il coniuge percepisse un secondo reddito.

Si trattava questa, appunto, di una “discriminazione al contrario”, in quanto chi vive in Svizzera da sempre viene tassato con un’aliquota maggiore nel caso in cui il coniuge percepisca un secondo reddito. Questo sistema di tassazione, chiamato “cumulo dei redditi”, veniva già applicato, oltre ai residenti in Svizzera, anche alle coppie di frontalieri (quindi nel caso in cui entrambi i coniugi lavorassero in Svizzera), così come ai frontalieri “fuori fascia” (cioè residenti oltre i 20 chilometri dal confine) e ai frontalieri con rientro settimanale.

I frontalieri dei Comuni di confine erano quindi gli unici a beneficiare di una tabella di imposte alla fonte “speciale”, frutto di un negoziato particolare tra Italia e Svizzera risalente agli anni ’80, che tuttavia non era più giuridicamente sostenibile. Va ulteriormente specificato che questo sistema di tassazione era presente nel solo Canton Ticino, in quanto tutti gli altri frontalieri, attivi ad esempio nel Grigioni o nel Vallese, erano già assoggettati al sistema del “cumulo dei redditi”.

A partire dal 1° gennaio 2024, i frontalieri dei Comuni di confine, che hanno il coniuge che lavora in Italia, verranno pertanto sottoposti alle stesse identiche condizioni di tassazione di tutti gli altri contribuenti esistenti in Svizzera.

Ricordiamo inoltre che queste persone (al pari di tutti i cosiddetti “vecchi frontalieri”) resteranno imponibili fiscalmente soltanto in Svizzera.

 

QUALI EFFETTI CI SONO NEL CONCRETO?

In conseguenza di quanto fin qui enunciato, indichiamo nel concreto cosa accadrà a livello di imposte alla fonte per le singole categorie di soggetti.

Partiamo dai VECCHI FRONTALIERI. Essi saranno assoggettati unicamente all’imposta alla fonte in Svizzera, senza poi l’obbligo di dichiarare il reddito da lavoro in Italia. Le loro imposte alla fonte funzioneranno in questo modo:

 

  • Soggetti celibi/nubili/separati/divorziati/vedovi, senza figli a carico

Tabella applicata: A

Differenze rispetto al 2023: a parità di reddito, pagheranno meno imposte alla fonte.

 

  • Soggetti conviventi senza figli

Tabella applicata: A

Differenze rispetto al 2023: a parità di reddito, pagheranno meno imposte alla fonte.

 

  • Soggetti conviventi con figli

Tabella applicata: H (se il frontaliere percepisce un reddito maggiore dell’altro genitore) oppure A (se il frontaliere percepisce un reddito minore dell’altro genitore). Differenze rispetto al 2023: a parità di reddito, pagheranno meno imposte alla fonte.

 

  • Coniugati con coniuge a carico

Tabella applicata: B

Differenze rispetto al 2023: a parità di reddito, pagheranno meno imposte alla fonte.

 

  • Coniugati con coniuge che lavora in Svizzera

Tabella applicata: C

Differenze rispetto al 2023: a parità di reddito, pagheranno meno imposte alla fonte.

Nota bene: se il coniuge del frontaliere avrà un reddito annuale inferiore ai 7'700 CHF netti, egli potrà essere considerato a carico. In tal caso il frontaliere potrà rientrare nella tabella B.

 

  • Coniugati con coniuge che lavora in Italia

Tabella applicata: C

Differenze rispetto al 2023: a parità di reddito, pagheranno più imposte alla fonte, cioè allo stesso livello di tutti gli altri contribuenti attivi per lavoro in Svizzera, che hanno un secondo reddito in famiglia. L’aumento esatto è quantificabile in base al livello del reddito lordo annuale e al numero di figli.

Nota bene: se il coniuge del frontaliere avrà un reddito annuale inferiore ai 7'700 CHF netti (o al suo corrispettivo in euro), egli potrà essere considerato a carico. In tal caso il frontaliere potrà rientrare nella tabella B.

 

Ai dimoranti in Svizzera (permessi B, L), ai frontalieri fuori fascia e ai frontalieri con rientro settimanale, si applicheranno le stesse tabelle di imposte alla fonte elencate per i “vecchi frontalieri” e secondo le medesime aliquote.

Ricordiamo tuttavia che per i frontalieri fuori fascia e per i frontalieri con rientro settimanale, è poi prevista la tassazione del reddito da lavoro anche in Italia, con credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera.

I NUOVI FRONTALIERI (ovvero i frontalieri entrati per la prima volta nel mercato svizzero dopo il 17 luglio 2023, con rientro giornaliero e residenza fiscale nei Comuni di confine) pagheranno in Svizzera le imposte alla fonte nella misura dell’80%. Ad essi si applicheranno pertanto queste altre tabelle.

 

  • Soggetti celibi/nubili/separati/divorziati/vedovi, senza figli a carico

Tabella applicata: R

 

  • Soggetti conviventi senza figli

Tabella applicata: R

 

  • Soggetti conviventi con figli

Tabella applicata: U (se il frontaliere percepisce un reddito maggiore dell’altro genitore) oppure R (se il frontaliere percepisce un reddito minore dell’altro genitore).

 

  • Coniugati con coniuge a carico

Tabella applicata: S

 

  • Coniugati con coniuge che lavora in Svizzera

Tabella applicata: T

Nota bene: se il coniuge del frontaliere avrà un reddito annuale inferiore ai 7'700 CHF netti, egli potrà essere considerato a carico. In tal caso il frontaliere potrà rientrare nella tabella S.

 

  • Coniugati con coniuge che lavora in Italia

Tabella applicata: T

Nota bene: se il coniuge del frontaliere avrà un reddito annuale inferiore ai 7'700 CHF netti (o al suo corrispettivo in euro), egli potrà essere considerato a carico. In tal caso il frontaliere potrà rientrare nella tabella S.

Anche per i “nuovi frontalieri” è poi prevista la tassazione del reddito da lavoro in Italia, con credito d’imposta per quanto già versato in Svizzera.

 

COME CONTROLLARE LE NUOVE ALIQUOTE?

Le nuove tabelle, con le relative aliquote, sono controllabili online sul sito dell'Ufficio imposte alla fonte. Le persone iscritte a OCST possono rivolgersi al personale del sindacato per chiedere un consulto personale.