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Infermieri dell’OSC: è l’ora della riclassificazione salariale!

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News sociosanitario
28 Gennaio 2026
Visite: 768

I Sindacati OCST e Vpod hanno trasmesso una lettera al Consiglio di Stato, con cui rinnovano la richiesta di rivalutare i salari del personale infermieristico presso l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC). Questa riclassificazione dovrebbe comportare un passaggio dalla classe 4 alla 5 per gli infermieri, nonché un passaggio dalla classe 5 alla 6 per gli infermieri con specialità presso l’OSC.

Leggi tutto: Infermieri dell’OSC: è l’ora della riclassificazione salariale!

Rinnovato il contratto collettivo di lavoro dell’EOC per quattro anni

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News sociosanitario
04 Dicembre 2025
Visite: 1077

EOC e rappresentanze del personale consolidano il partenariato nel segno della valorizzazione dei collaboratori e della sostenibilità. A conferma di tutto ciò, l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), le Commissioni interne del personale e i Sindacati OCST e VPOD hanno concluso positivamente le trattative per il rinnovo del Regolamento Organico Cantonale (ROC), le quali hanno permesso di mantenere quanto già presente nell’attuale contratto collettivo di lavoro e di introdurre nuove misure migliorative e concrete a favore del personale.

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Firmate la petizione "Misure di risparmio, è ora di cambiare rotta!"

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News sociosanitario
17 Ottobre 2025
Visite: 2049

Nel contesto del preventivo 2026 e dell’attuale clima politico cantonale, entrambi maggioritariamente orientati al contenimento della spesa a discapito dei servizi pubblici, sociosanitari e socioeducativi e del partenariato sociale, i Sindacati OCST, VPOD e SIT hanno lanciato una petizione dal titolo ‘‘Misure di risparmio, è ora di cambiare rotta!’’.

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Appello dell'alleanza del personale sanitario

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News sociosanitario
18 Agosto 2025
Visite: 1102

Il tempo è scaduto! Tutte e tutti alla manifestazione per un'assistenza sanitaria garantita, per condizioni di lavoro dignitose per il personale sanitario e per l'attuazione, finalmente, dell'iniziativa per cure infermieristiche forti.

Leggi tutto: Appello dell'alleanza del personale sanitario

22 novembre. Una manifestazione per il personale sanitario

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News sociosanitario
18 Agosto 2025
Visite: 1437

Il prossimo 22 novembre si svolgerà la manifestazione per un'assistenza sanitaria garantita, per condizioni di lavoro dignitose per il personale sanitario e per l'attuazione dell'iniziativa per cure infermieristiche forti.

Quattro anni dopo la votazione popolare che ha approvato il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche, un’ampia coalizione di associazioni e sindacati del personale sanitario convoca nuovamente una manifestazione nazionale e unitaria il 22 novembre 2025 a Berna.

Insufficiente attuazione dell'iniziativa per cure infermieristiche forti
L’iniziativa per cure infermieristiche forti richiedeva una serie di misure per combattere la carenza di personale e la mancanza di finanziamenti, in particolare nel settore pubblico e in quello parastatale, che negli anni hanno vissuto un degrado della qualità delle cure.

Una nuova legge proposta dal Consiglio federale - la Legge federale sulle condizioni di lavoro nel settore delle cure infermieristiche (LCInf) - ha appena mosso i suoi primi passi nelle commissioni parlamentari. Le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali sono allarmate dopo la lettura del progetto:

  • nessuna prescrizione minima affinché i parametri di dotazione di personale siano adeguati alle esigenze dei pazienti;
  • nessuna disposizione per adeguare il finanziamento delle cure alle esigenze delle strutture sanitarie, che devono farsi carico dei bisogni crescenti della popolazione;
  • disposizioni insufficienti, se non addirittura controproducenti, per migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario.

La crisi del personale minaccia la qualità dell'assistenza sanitaria
Il personale sanitario non smette di segnalare i rischi enormi che questa assenza di misure efficaci comporta per la popolazione. Queste politiche sanitarie federali e cantonali, orientate all’efficienza finanziaria, stanno distruggendo la qualità del nostro sistema sanitario. La carenza di personale, dovuta anche alla fuga di lavoratori e lavoratrici esausti a causa dello stress quotidiano, ha già oggi un effetto sulla qualità delle cure. Questo effetto si amplifica di anno in anno, a causa delle carenze derivanti da un modello di finanziamento inadeguato, dalla riduzione dei posti letto nelle case anziani, dalla chiusura di reparti ospedalieri in perdita e da tariffe al ribasso per il personale libero professionista. 

Il personale curante abbandona la professione, i medici assistenti sono sempre più sovraccarichi di lavoro, creando così un circolo vizioso. Più persone abbandonano la professione, più difficili diventano le condizioni per il personale che rimane, che a sua volta è sempre più numeroso a gettare la spugna.

Il personale sanitario unito denuncia la lenta distruzione del nostro sistema sanitario. Questo sarà proclamato a gran voce sulla Piazza federale. Basta con gli applausi, ora inizia la protesta.

>>Leggi l'Appello dell'alleanza del personale sanitario

Risultati della trattativa per il rinnovo del CCL ROCA 2025

Dettagli
News sociosanitario
15 Giugno 2025
Visite: 2172

CAPITOLO 1 PRINCIPI

Art. 1 Scopo

Incluse definizioni specifiche per denominazioni professionali e utenti.

Art. 2 Campo d’applicazione

I direttori sono esclusi dal CCL ROCA salvo decisione contraria della CPA. 

Si precisano le condizioni di lavoro degli stagisti (vedi allegato 3).


CAPITOLO 2 RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 Assunzione

Specificato che le CPA si impegnano a non utilizzare il contratto a tempo determinato per estendere abusivamente il periodo di prova.

Si abbandona il concetto di atto di assunzione (diritto pubblico) e si prende quello di contratto d’assunzione (diritto privato): si precisano meglio i contenuti e le forme.

Si indica l’autorità di ricorso per il personale direttivo.

Art. 4 Periodo di prova

Tutto il personale assunto ha un periodo di prova di 3 mesi.

Eliminato periodo di prova in caso di trasferimento ad altra funzione.

Art. 6 Disdetta dopo il periodo di prova

Aggiornamento alle norme legali e chiarimenti formali dell’articolo (vedi articolo nel dettaglio).

Art. 8 Protezione dalla disdetta in caso di malattia o infortunio

Si semplifica il calcolo (l’assenza a tempo parziale e totale è calcolata allo stesso modo) e si fa il calcolo su 900 giorni anziché su 730. In compenso vi sono periodi più lunghi nella protezione dal licenziamento: 90 nel primo anno di servizio; 240 dal secondo al quinto; 600 dal sesto. 

Art. 9 Soppressione di funzione o posto

Eliminato il cpv. 3 sul trasferimento ad altra funzione (illegale relativamente al nuovo periodo di prova).


CAPITOLO 3 DOVERI DEL DIPENDENTE
Art. 11 Durata del lavoro

La CPA può introdurre l'orario di lavoro flessibile in determinati servizi: in tal caso discute il relativo regolamento con la CIP ed i sindacati.

Art. 12 Assenze prevedibili

Eliminato il preavviso del caposervizio (si tratta di una questione interna alla CPA)

Art. 13 Assenze per malattia o infortunio

Specificato che il mancato avviso oppure il ritardo ingiustificato nella presentazione del certificato medico da parte del dipendente rendono l'assenza arbitraria.

Si chiarisce linguisticamente la questione delle vacanze non consumate per malattia o infortunio durante le vacanze. (il titoletto andrebbe modificato in Malattia/infortunio durante le vacanze)

Art. 16 Doveri di servizio

Inserito l'obbligo di aggiornarsi professionalmente al cpv. 1 lettera b.

Al cpv. 2 eliminata la lettera g in quanto già inclusa nella lettera e.

Art. 17 Occupazioni accessorie e a tempo parziale

Precisato che il cpv. 1 e 2 (occupazioni accessorie) si riferiscono al personale a tempo pieno, mentre il cpv. 3 (occupazioni a tempo parziale) al personale a tempo parziale.

Art. 20 Provvedimenti disciplinari

Cpv. 1:
- multa massima fino a 500 fr invece di 1'000 fr
- eliminata la disdetta ai sensi dell’art. 6 (formalmente non è una sanzione disciplinare).

Cpv. 2: 
- la comminatoria di licenziamento viene portata ad una durata massima  di 18 mesi (prima 12 mesi)

Art. 21 Procedure in caso di provvedimenti disciplinari (modifica il vecchio articolo 22)

Si chiarifica la procedura.

Inoltre si indica che la CPA deve notificare la decisione su eventuali provvedimenti disciplinari entro 3 mesi dall'avvio dell'inchiesta.

Art. 22 Misure cautelari (= vecchio articolo 21)

Non cambia contenuto.

CAPITOLO 4 DIRITTI DEL DIPENDENTE

Art. 23 Protezione del collaboratore

Ampliamento della sfera di protezione

Art. 24 Stipendi, assegni, rimborso spese

Cpv. 4 e 5: cambiamenti formali di termini

Art. 25 Avanzamenti e promozioni

Inversione dei capoversi e precisazione dei concetti salariali.

Art. 26 Tredicesima mensilità

Tredicesima riconosciuta anche nel periodo di prova.

Art. 27 Modalità di pagamento dello stipendio e delle indennità

Precisazioni formali

Art. 29 Gratifica per anzianità di servizio

Chiarificazione del concetto di servizio (cpv. 1), pagamento della gratifica il mese dopo la nascita del diritto (cpv. 2), chiarimento della modalità di conversione della gratifica in tempo libero (cpv. 3), le interruzioni del rapporto di lavoro non sono più considerabili (ex cpv. 4).

CAPITOLO 5 INDENNITÀ E VACANZE

Art. 30 Lavoro straordinario e ore pianificate

Precisate le formule (cpv. 2).

Indicate meglio le modalità di modifica dei turni che non danno diritto allo straordinario (cpv. 3).

Indicate meglio le modalità di diritto allo straordinario per il personale non a turni (cpv. 3).

Art. 31 Indennità per lavoro notturno e festivo

Precisati gli stipendi da prendere (cpv. 3).

Art. 32 Picchetto

Richiamo ad articolo 8a OLL2 spostato da cpv. 3 a cpv. 2.

Art. 33 Giorni di riposo e pause

Corretto titolo.

Art. 35 Vacanze: durata

Diritto alle vacanze (scala vacanze) precisato meglio.

Art. 36 Vacanze: modalità

Precisata la formula (cpv. 3) ma in modo errato (anziché al 100% va messo in base al grado d’occupazione del collaboratore: es. chi lavora al 50% è pagato al 50% durante le sue 4, 5 o 6 settimane di vacanza)

Art. 37 Vacanze: riduzione

Precisate le assenze che non riducono le vacanze (cpv. 3).

CAPITOLO 6 CONGEDI E ASSICURAZIONI

Art. 38 Congedi straordinari pagati e non pagati

Congedi pagati

Al cpv. 1 chiariti i congedi alle lettere b e c con aggiunta della dicitura “lavorativi”.

Al cpv. 2 e 3 indicato che il pagamento del congedo assistenza ai famigliari e per figlio con gravi problemi di salute è sempre al 100%.

Congedi non pagati

Precisata la formula (cpv. 2) ma in modo errato (anziché al 100% va messo in base al grado d’occupazione del collaboratore: es. un collaboratore al 50% assente per mezzo mese deve rifondere la metà dello stipendio percepito normalmente al 50%)

Tolti i vecchi capoversi 2 + 3 e semplificato cpv. 1: in quanto potestativi.

Art. 39 Congedi maternità, adozione, per l’altro genitore e allattamento

Aggiornato ordine e nome dei congedi nel titolo.

Aggiunti al cpv. 1 i casi dell’ospedalizzazione e del decesso.

Al cpv. 2 fatto riferimento alla legge cantonale adozioni.

Cpv. 3 aggiornato il congedo paternità in base a nuova denominazione e disposizioni di legge.

Occorre riprendere il vecchio cpv. 5 sul congedo allattamento retribuito in quanto per un refuso è sparito.

Art. 40 Stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio

Nuovo titolo e semplificazione del testo.

Da verificare la questione della scuola reclute o altri corsi (rimettere limite di 30 giorni contenuto nel vecchio articolo?).

Art. 41 Stipendio in caso di malattia, infortunio, obbligo legale

Per tutti (tolte eccezioni nei primi tre mesi di lavoro) salario versato al 100% per un mese e poi al 90% fino a 730 giorni al massimo (finora 720 giorni) in caso di malattia o infortunio non professionale (cpv. 1); salario versato al 100% fino a 730 giorni al massimo (finora 720 giorni) in caso di infortunio o malattia professionale (cpv. 2).

Precisata la questione delle uscite dal domicilio al cpv. 4.

Tolto vecchio cpv. 5 in quanto non necessario.

Art. 42 Premi assicurazione perdita di guadagno per malattia

Chiariti i contenuti, eliminate le parti non congrue.

Art. 46 Indennità di decesso

Ripreso qui cpv. 4 dell’articolo 47 attuale, precisando il calcolo e i beneficiari.

Eliminato ex articolo 46 sulla mobilità in quanto non ritenuto necessario.

Art. 47 Secondo pilastro e indennità di partenza

Al cpv. 1 è precisato il lavoro delle parti sociali per il secondo pilastro.

CAPITOLO 7 ORGANI CONTRATTUALI

Art. 52 Tribunale arbitrale di ricorso

La Commissione speciale di ricorso è sostituita da un Tribunale arbitrale di ricorso: soluzione maggiormente rapida e meno costosa.

CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 Entrata in vigore, durata, disdetta e deroghe

Inseriti nuovi cpv. 5 (clausola di crisi generale per tutte le CPA) e 6 (clausola di crisi puntuale per una CPA).

ALLEGATO 1

Condizioni di lavoro personale a ore

Corrette le percentuali per le indennità di 5 e 6 settimane vacanze.

Salario da versare entro il 5 (prima 15) del mese successivo

Termini di disdetta chiariti (7 giorni e 30 giorni).

ALLEGATO 2

Classificazione delle funzioni

Inserimento nuova funzione di assistente di farmacia con AFC negli Operatori 1

Riordino denominazioni e salari Operatori 2

Inserimento nuova funzione di ausiliario ai servizi generali (con CPF o AFC) e di ausiliario di cucina (con CPF o AFC)

Indennità per lavori manuali al capo cucina.

Indennità per responsabilità e indennità per lavori manuali

Indennità assicurate al 2. Pilastro.

ALLEGATO 3

Regolamento per gli stage

Sostituisce quello per le supplenze (inutile), precisando i diritti degli stagiaires. 
Richiama le linee guida della Commissione tripartita cantonale e indica le norme del CCL ROCA applicabili.

ALLEGATO 4

Regolamento sussidi alla formazione

Demanda alla CPC le modifiche degli importi in base alle disponibilità.

ALLEGATO 6

Regolamento della Commissione paritetica cantonale

Semplifica e chiarisce alcuni articoli (3, 4). Introduce all’art. 7 cpv. 1 obbligo della conciliazione e all’art. 7 cpv. 5 il caso della rinuncia alla conciliazione.

Il RAI-NH può quantificare tutto il lavoro dei curanti nelle case anziani?

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News sociosanitario
07 Febbraio 2025
Visite: 4238

Il RAI-Nursing Home è uno strumento di valutazione infermieristico-geriatrica utilizzato nelle case per anziani per determinare le risorse disponibili e i deficit dei pazienti. In Ticino viene utilizzato anche per calcolare la dotazione di personale curante e assistenziale necessaria, sulla base di un sistema di calcolo concordato tra gli enti finanziatori e i beneficiari dei finanziamenti.

Dalle discussioni con le lavoratrici e i lavoratori è emerso che il sovraccarico di lavoro e la carenza di personale nelle strutture sono strettamente correlati con l’uso di questo strumento. Per questo il sindacato OCST ha attivato un gruppo di lavoro coinvolgendo i diretti interessati e stilando un questionario sottoposto in seguito al personale curante delle case anziani, sia tra coloro che compilano il RAI-NH, che tra coloro che non lo compilano.

 

Leggi tutto: Il RAI-NH può quantificare tutto il lavoro dei curanti nelle case anziani?

EOC - Mancato riconoscimento del rincaro? Il sindacato non ci sta

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News sociosanitario
21 Dicembre 2023
Visite: 3061

Nel mese di novembre OCST e Vpod hanno scritto alla direzione generale dell'EOC per chiedere il riconoscimento del Carovita che si è attestato a fine novembre alla percentuale dell'1.46.

Leggi tutto: EOC - Mancato riconoscimento del rincaro? Il sindacato non ci sta

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